Il legittimo impedimento nel procedimento di sorveglianza può essere comunicato anche via pec

Il legittimo impedimento nel procedimento di sorveglianza può essere comunicato anche via pec

La Prima sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 21981/2020 si pronuncia in merito alla possibilità per il difensore di comunicare il proprio legittimo impedimento a mezzo pec in un procedimento camerale di sorveglianza.

Martedi 4 Agosto 2020

Il caso: Il Tribunale di sorveglianza di Torino, dopo avere ritenuto non ricevibile la richiesta di rinvio per impedimento inviata dal difensore tramite posta elettronica certificata, rigettava le istanze di affidamento al servizio sociale e di detenzione domiciliare presentate nell'interesse di V.L.

V.L. ricorre in Cassazione a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento agli articoli 178 e 179 cod. proc. pen., perché il Tribunale di sorveglianza ha illegittimamente rigettato la richiesta di rinvio per legittimo impedimento, fatta pervenire dal difensore tramite posta elettronica certificata e regolarmente ricevuta dall'ufficio, così illegittimamente procedendo al giudizio in assenza del difensore di fiducia.

Per la Cassazione il ricorso è fondato; in merito alla questione delle comunicazioni del difensore via pec, la Corte osserva quanto segue:

a) come affermato da una parte della giurisprudenza di legittimità, «nel processo penale non è consentito alla parte privata l'uso della posta elettronica certificata per la trasmissione dei propri atti alle altre parti né per il deposito presso gli uffici, perché l'utilizzo di tale mezzo informatico - ai sensi dell'art. 16, comma 4, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 - è riservato alla sola cancelleria per le comunicazioni richieste dal Pubblico ministero ex art. 151 cod. proc. pen. e per le notificazioni ai difensori disposte dall'autorità giudiziaria»

b) con particolare riguardo, poi, all'istanza di rinvio per impedimento nel procedimento di sorveglianza, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito il tradizionale principio secondo il quale «l'utilizzo della posta elettronica certificata nel processo penale non è consentito alle parti private per effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze”;

c) viceversa, una parte della giurisprudenza si pone in chiaro dissenso con tale ultimo orientamento, con specifico riguardo alla trasmissione delle istanze di rinvio per impedimento: si è affermato che «la richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato, inviata in cancelleria mediante posta certificata, determina l'onere del giudice di valutare l'impedimento, eventualmente disponendo gli opportuni accertamenti”;

d) il contrasto giurisprudenziale, che sembra emergere dalla sopra riportata rassegna giurisprudenziale relativa alla richiesta di rinvio per impedimento del difensore trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, è però soltanto apparente: al riguardo non può non tenersi conto della previsione dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., applicabile anche al procedimento camerale di sorveglianza , il quale stabilisce che il giudice deve rinviare l'udienza «nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato”;

e) la disposizione richiamata quindi impone al giudice di disporre il rinvio quando risulti il legittimo impedimento del difensore, senza che abbia, cioè, rilievo la modalità attraverso la quale l'informazione è giunta al giudice;

f) del resto, la restante parte della disposizione normativa prevede unicamente che l'impedimento debba essere «prontamente comunicato», così rafforzando il precedente precetto che fa leva unicamente sulla conoscenza dell'impedimento, escludendo qualsiasi rilevanza alle concrete modalità attraverso le quali esso è stato portato a conoscenza del giudice.

Decisione: annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino perché proceda a nuovo giudizio, attenendosi al seguente principio di diritto: «nel procedimento camerale di sorveglianza, costituisce una causa di rinvio dell'udienza il legittimo impedimento del difensore, purché prontamente comunicato con qualunque mezzo, inclusa la posta elettronica certificata, sicché quando una tale circostanza risulti il giudice che ne abbia conoscenza è tenuto, qualora ne ricorrano i presupposti, a rinviare l'udienza»

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