La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 13789/2021 chiarisce in quali termini e con quali modalità può essere accolta l'istanza di rinvio per impedimento del difensore trasmessa tramite PEC alla cancelleria del giudice.
Venerdi 16 Aprile 2021 |
Il caso: La Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto Tizio e Caia responsabili di una serie di episodi di truffa (realizzata con il metodo c.d. "del resto") e, ritenuta la continuazione tra i vari fatti, li aveva condannati alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 700 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali.
Il difensore degli imputati ricorre in Cassazione, lamentando violazione di legge penale processuale con riferimento agli artt. 178 lett. c), 179 e 420 ter cod. proc. pen.: in particolare rileva che:
a) in data 14.1.2020, alle ore8.02, il difensore degli imputati aveva inviato una motivata e documentata istanza di rinvio all'indirizzo PEC della Corte di Appello di Firenze comunicato, tra gli altri, all'Ordine degli Avvocati;
b) la richiesta era stata accettata dal sistema e che, telefonicamente, era stato assicurato che era stata ricevuta e che sarebbe stata sottoposta alla Corte; ciò non di meno, all'udienza del 21.1.2020 il processo era stato trattato in assenza dell'imputato e del suo difensore e deciso con sentenza che, pertanto, è affetta da nullità ex artt. 178 lett. c) e 179 cod.proc. Pen..
La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, in merito alla trasmissione via pec dell'istanza di rinvio precisa quanto segue:
- in via generale si deve ribadire che, non essendo nel caso di specie applicabile la normativa emergenziale introdotta in conseguenza della perdurante pandemia, l'utilizzo della posta elettronica certificata nel processo penale non è consentito alle parti private per effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze;
- non si tratta, peraltro, di istanze in sé "irricevibili", ben potendo essere prese in considerazione dal giudice se poste alla sua attenzione in quanto "fatti" potenzialmente integranti cause che impongono il differimento del processo, quale che sia la modalità con cui il giudice ne sia venuto a conoscenza;
- con specifico riferimento ad una istanza di rinvio per impedimento del difensore trasmessa a mezzo PEC, si precisa che:
(a) non è prevista una modalità particolare di trasmissione delle istanze di rinvio, sicché può ritenersi operativa la disposizione contenuta dell'art. 121 cod. proc. pen. che prescrive le modalità "tipiche" di trasmissione delle istanze attraverso il deposito in cancelleria ;
(b) l'impedimento del difensore può essere rilevato anche d'ufficio, sicché lo stesso può essere tratto da ogni elemento disponibile, comunque lo stesso giunga alla conoscenza del giudice, dunque anche attraverso un atto trasmesso con modalità atipiche, ovvero con la posta elettronica;
- senonché, mentre il deposito in cancelleria, essendo una modalità di comunicazione "tipica", esonera il richiedente dall'onere di verificare che l'istanza giunga effettivamente a conoscenza del giudice, la richiesta inviata tramite posta elettronica non onera il giudice a prenderla in considerazione, se non quando la stessa sia portata a sua effettiva conoscenza.