Sulla decorrenza della prescrizione del diritto alla restituzione delle somme depositate in banca

Sulla decorrenza della prescrizione del diritto alla restituzione delle somme depositate in banca

Nell'ordinanza n. 8998/2021 la Corte d Cassazione si pronuncia in merito all'obbligo della banca di restituire al cliente la somma depositata sul conto corrente a sua richiesta, specificando da quando decorre la prescrizione decennale del diritto alla restituzione.

Venerdi 16 Aprile 2021

Il caso: Il Tribunale di Latina respingeva l'opposizione proposta dalla banca Delta s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo emesso dal detto Tribunale su ricorso di Tizio e Caio, decreto con cui al predetto istituto di credito era stato intimato il pagamento della somma di Lire 8.000.000, che era stata versata negli anni '70 su di un libretto di deposito di valori in custodia ed amministrazione; il tribunale peraltro disattendeva l'eccezione di prescrizione decennale del diritto di restituzione sollevata dalla banca.

La Corte d'Appello, adita dalla banca,  andava in contrario avviso e, nell'accogliere l'eccezione della banca, osservava che:

a) in un contratto di deposito bancario a tempo indeterminato la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme depositate iniziava a decorrere non gia' dal giorno della richiesta e neppure da quello del rifiuto della banca, bensi' dal giorno in cui il depositante poteva chiederne la restituzione, ovvero dalla data di costituzione del rapporto o dalla data dell'ultima operazione compiuta;

b) in particolare, l'articolo 2935 c.c., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere, fa riferimento alla possibilita' legale di esercizio del diritto: possibilita' che nel caso di specie era maturata al momento del deposito della somma.

Tizio e Caio impugnano la sentenza di secondo grado avanti alla Cassazione, che, nell'accogliere il ricorso, precisa quanto segue:

1. nel deposito bancario l'obbligo restitutorio della banca sorge (salvo il caso di previsione di un termine convenzionale di scadenza del contratto) solo a seguito della richiesta del cliente, quale condizione di esigibilita' del credito del medesimo;

2. pertanto l'inerzia al riguardo tenuta non e' interpretabile come manifestazione di disinteresse del cliente stesso a far valere il suo diritto, cui possa collegarsi il decorso del termine prescrizionale, ma come mero esercizio di una facolta': la prescrizione del diritto del depositante ad ottenere la restituzione delle somme depositate non inizia, cosi', a decorrere prima che il cliente abbia richiesto la somma in restituzione, facendo sorgere il corrispondente obbligo della banca.

 Allegato:

Cassazione civile ordinanza 8998 2021

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