L'importo del contributo unificato deve essere stabilito in relazione al valore della controversia che si intende instaurare che nel processo tributario corrisponde al valore dell'atto impugnato.
Giovedi 26 Settembre 2024 |
In tal senso si è pronunciata la sezione tributaria della Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 25625 del 25 settembre 2024.
Il caso: Tizio proponeva ricorso avverso l'avviso di irrogazione sanzioni per insufficiente pagamento del contributo unificato con riferimento ad un atto di pignoramento presso terzi.
La CTP di Caserta accoglieva il ricorso del contribuente; sull'impugnazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la CTR Campania rigettava il gravame, evidenziando che il valore della lite doveva identificarsi con quello dell'atto di pignoramento, e non con il valore della pretesa tributaria che aveva dato origine al detto pignoramento, vale a dire con il totale dei tributi (deri vanti, nel caso di specie, da due cartelle di pagamento e da un atto di accertamento) dei quali il contribuente risultava debitore.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze propone ricorso per Cassazione, censurando la decisione della CTR per aver determinato il valore della lite sulla base dell'importo del credito non tributario vantato dal contribuente nei confronti del terzo pignorato (così come risultante dall'atto di pignoramento), anziché della pretesa tributaria sulla scorta della quale era stata azionata la procedura di pignoramento.
Per la Casaszione il motivo è fondato:
- l'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce che «per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica; per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato;
- il contributo unificato, che ha natura tributaria, deve essere versato al momento del deposito dell'atto introduttivo del giudizio tributario dinanzi alla competente Commissione Tributaria;
- l'importo del contributo unificato tributario deve essere stabilito in relazione al valore della controversia che si intende instaurare che, per il processo tributario, corrisponde al valore dell'atto impugnato: il valore della controversia, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è quindi l'importo del tributo, al netto degli interessi e degli eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato;
- peraltro, in assenza di una indicazione del valore della lite nelle conclusioni del ricorso, il calcolo del contributo unificato deve essere effettuato con riguardo a ciascun atto impugnato ed il relativo importo deve risultare dalla sommatoria dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi.
Cassazione sezione tributaria ordinanza 25625 2024