Nel processo tributario se il ricorso viene dichiarato improcedibile o inammissibile non si applica la condanna del ricorrente al pagamento del doppio del contributo unificato.
Venerdi 16 Ottobre 2020 |
Lo ha precisato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21666/2020, pubblicata l’8 ottobre 2020.
IL CASO: Nella vicenda esaminata un medico proponeva innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale una serie di ricorsi avverso il silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso di crediti IVA relativi a più annualità di imposta.
I ricorsi venivano rigettati e le sentenze di primo grado venivano confermate dalla Commissione Tributaria Regionale in sede di gravame interposti dal ricorrente originario. Pertanto, la questione veniva sottoposta da quest’ultimo all’esame della Corte di Cassazione il quale deduceva, fra l’altro, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 13, comma 1, quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, secondo il quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Secondo il ricorrente la suddetta disposizione era inapplicabile al processo tributario.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione la quale nell’accoglierlo ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sulla condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nell'ipotesi di declaratoria di infondatezza o inammissibilità dell'impugnazione, non trova applicazione nei giudizi tributari, trattandosi, come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 18 del 2018, di una misura eccezionale di carattere sanzionatorio, la cui operatività deve, pertanto, essere circoscritta al processo civile".(Cass. 15111 del 11/06/2018).
Cassazione civile sentenza n. 21666 2020