Gratuito patrocinio, compenso dell'avvocato e termine per il deposito dell'istanza di liquidazione

A cura della Redazione.
Gratuito patrocinio, compenso dell'avvocato e termine per il deposito dell'istanza di liquidazione
Venerdi 16 Ottobre 2020

Con l'ordinanza n. 19733/2020 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi di patrocinio a spese dello Stato e in particolare del termine entro cui l'avvocato deve provvedere al deposito della domanda di liquidazione del compenso al fine di non incorrere in decadenze.

Il caso: La Corte d'Appello respingeva l'opposizione di un avvocato avverso il provvedimento della medesima Corte, che aveva rigettato la richiesta di liquidazione per l'attivita' svolta dal legale quale difensore del fallimento di una società s.r.l., ammessa al gratuito patrocinio.

Per la Corte di merito, l'art. 83 comma 3 bis del DPR 115/2002 prevede l'emissione del decreto di pagamento contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta; nel caso di specie, invece, la richiesta di liquidazione era avvenuta successivamente, quando il giudice aveva perso la potestas iudicandi.

L'avvocato ricorre in Cassazione, rilevando che:

  • il termine per la presentazione dell'istanza di liquidazione del compenso della parte ammessa al gratuito patrocinio non sarebbe stabilito a pena di decadenza, a differenza del compenso dell'ausiliario, che deve presentare la richiesta di liquidazione entro cento giorni dal compimento delle operazioni;

  • la previsione dell'art. 83 cit. relativa all'emissione del decreto di pagamento contestualmente alla pronuncia del provvedimento, che chiude la fase cui si riferisce la richiesta, avrebbe quale unico scopo la sollecita liquidazione del compenso nell'interesse del difensore, senza imporre un termine di decadenza.

    Per gli Ermellini la doglianza è fondata e sul punto ribadiscono che:

    a) nel patrocinio a spese dello Stato non e' prevista alcuna decadenza per l'avvocato che depositi l'istanza di liquidazione dei compensi in un momento successivo alla pronuncia;

    b) l'art. 83 cit. per il quale il decreto di pagamento deve essere emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento, ha lo scopo di raccomandare la sollecita definizione delle procedure di liquidazione del compenso del difensore, senza tuttavia imporre alcuna decadenza a carico del professionista;

    c) tale conclusione si evince dalla lettura coordinata della normativa, in seguito alla modifica apportata alla L. n. 208 del 2015, articolo ,1 comma 738 e, in particolar modo con l'espressa previsione di un termine di decadenza per l'ausiliario del giudice in caso di mancata presentazione dell'istanza di liquidazione nei cento giorni dal compimento delle operazioni.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n. 19733 2020

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