In tema di opposizione a decreto di rigetto di istanza di liquidazione di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, laddove durante le indagini preliminari siano presenti più fasi, vale a dire più procedure connesse o collegate al procedimento penale principale, al difensore sono dovuti i compensi per ogni singola attività svolta in favore del proprio assistito ammesso al beneficio.
Giovedi 26 Gennaio 2023 |
Con ordinanza n. 1891 del 20 gennaio, la Cassazione, nel pronunciarsi sulla domanda di pagamento delle spettanze professionali per la difesa di un imputato ammesso al gratuito patrocinio, ha cassato con rinvio la decisione del tribunale che aveva liquidato il compenso solamente per alcune delle attività difensive svolte. Il legale aveva impugnato l'ordinanza del tribunale che aveva confermato il decreto emesso dal Gip, denunciando:
- con il primo motivo, la violazione dell'art. 12 del D.M. n. 55/2014 in quanto il tribunale non ha tenuto in alcun conto la complessità dell'attività svolta, sviluppatasi nella difesa penale per l'accusa di omicidio aggravato del proprio assistito e con lo studio di complesse questioni di diritto;
- con il secondo motivo, la violazione del richiamato D.M. per avere, il tribunale, liquidato il compenso solo per alcune delle attività difensive, non riconoscendo quelle svolte nella fase delle indagini preliminari, quelle difensive e per tutte le attività svolte in fase cautelare:
- con il terzo motivo, l'omessa e insufficiente motivazione per avere respinto la domanda di emendare il decreto di liquidazione, evidenziando la mancanza di proporzione tra quanto avanzato nella richiesta e l'attività svolta senza, tuttavia, motivarla.
La Corte, nel ritenere fondati tutti e tre i motivi, ha accolto il ricorso cassando con rinvio la decisione impugnata.
In particolare evidenziando che corre l'obbligo in capo al giudice di indicare il criterio adottato ai fini della liquidazione del compenso e di motivare le ragioni che lo hanno portato ad escludere alcune voci, indicate nella nota, o di liquidare gli onorari in misura inferiore alle richieste, “potendo esercitarsi il controllo sulla correttezza delle decisioni solo ove siano chiaramente enunciati i motivi di eventuali decurtazione”.
Nel caso di specie, il tribunale, nel riconoscere che con il decreto impugnato il difensore aveva ottenuto un importo superiore ai parametri medi per lo studio, l'introduzione, l'istruttoria e la decisione, si è, tuttavia, pronunciato solo sui compensi della fase svoltasi innanzi al Gip/Gup senza provvedere sulle ulteriori richieste avanzate dal difensore anche per la difesa svolta nella fase cautelare, durante le indagini preliminari e quelle difensive.
Cassazione civile ordinanza n.1891 2023