Con l'ordinanza n. 1337/2023 la Corte di Cassazione chiarisce quando ha valore ed è quindi impugnabile la delibera dell'assemblea condominiale che abbia espresso voto contrario alla installazione dei pannelli fotovoltaici.
Mercoledi 25 Gennaio 2023 |
Il caso: La Corte d'appello di Milano rigettava l'appello di Tizio e Caia contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Milano relativa alla impugnazione della deliberazione assembleare del Condominio Delta, che aveva espresso "voto contrario" ad approvare il progetto di installazione di dodici pannelli fotovoltaici su parte comune condominiale, comunicato dai condomini e all'amministratore; per la Corte distrettuale:
- nel caso di specie l'assemblea condominiale non ha vietato agli originari attori di effettuare l'installazione ma si è limitata ad esprimere, alla luce dell'art. 1122 bis c.c. parere contrario al progetto in questione, per il pregiudizio al pari uso della parte comune, invitando gli interessati a predisporre un progetto alternativo;
- ai sensi dell'art. 1122 bis c.c., neppure, ad avviso della sentenza impugnata, risultava alcuna necessità di modificare le parti comuni, né quindi c'era facoltà per l'assemblea di prescrivere specifiche modalità esecutive;
- pertanto la deliberazione impugnata risultava "contraddistinta da caratteri di superfluità o comunque da valenza consultiva e non decisoria" e non vi era perciò alcun interesse ad agire in capo ai ricorrenti.
Tizio e Caia ricorrono in Cassazione, evidenziando che:
- la delibera dell'assemblea esprimeva "un diniego" illegittimo, il che, non di meno, li aveva convinti che prima di poter legittimamente esercitare il proprio diritto e quindi disattendere una delibera e procedere all'installazione dell'impianto fotovoltaico, avessero la necessità di rimuovere l'ostacolo consistente nell'esistenza della delibera;
- da qui discenderebbe l'interesse ad agire dei ricorrenti.
La Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, precisa quanto segue:
a) condizione normativa perché possano venire in rilievo attribuzioni dell’assemblea in ordine alla installazione, da parte di un singolo condomino, di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, è che l’intervento renda “necessarie modificazioni delle parti comuni”, nel qual caso, similmente a quanto dispone l’art. 1122, comma 2, c.c., è stabilito che l’interessato ne dia comunicazione all’amministratore, il quale possa così riferirne in assemblea perché siano adottate le eventuali iniziative conservative volte a preservare l’integrità delle cose comuni;
b) nel caso in esame, la Corte d’appello di Milano ha accertato che, al fine di realizzare il progetto di installazione di dodici pannelli fotovoltaici ad opera dei condomini Tizio e Caia, non risultava alcuna necessità di modificare le parti comuni, né quindi c’era possibilità per l’assemblea di prescrivere specifiche modalità esecutive; in tal senso, la stessa assemblea si sarebbe limitata, giacché sollecitata, ad esprimere un “parere” contrario al progetto in questione, ravvisandovi un pregiudizio al pari uso della parte comune.
Da ciò discende il seguente principio di diritto: “l’istallazione su una superficie comune di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare, ai sensi dell’art. 1122 bis. c.c., che non renda necessaria la modificazione delle parti condominiali, può essere eseguita dal singolo condomino senza alcuna preventiva autorizzazione dell’assemblea. Ne consegue che all’eventuale parere contrario alla installazione di un tale impianto espresso dall'assemblea deve attribuirsi soltanto il valore di mero riconoscimento dell’esistenza di concrete pretese degli altri condomini rispetto alla utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante, con riferimento al quale non sussiste l’interesse ad agire per l’impugnazione della deliberazione ai sensi dell’art. 1137 c.c.”