Tribunale di Bari: la proroga al primo giorno non festivo non si applica alla giornata di sabato

Tribunale di Bari: la proroga al primo giorno non festivo non si applica alla giornata di sabato

L’art. 155 c.p.c., nel disciplinare il computo dei termini processuali, al quinto comma prevede che la proroga di cui al quarto comma della suddetta norma (se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo), si applica anche ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.

Giovedi 24 Giugno 2021

La suddetta proroga si applica anche alla notifica di un atto giudiziario il cui termine scade il sabato?

La questione è stata esaminata di recente dal Tribunale di Bari con la sentenza n. 2207/2021, pubblicata l’8 giugno 2021.

La vicenda riguarda un opposizione a decreto ingiuntivo che era stata notificata dall’opponente a mezzo pec il lunedì successivo alla scadenza dei quaranta giorni dalla notifica dell’ingiunzione che nei calcoli dell’opponente scadeva il sabato precedente. L’opponente invocava l’applicabilità alla notifica della proroga prevista dal quarto comma dell’art. 155 c.p.c.

Il Tribunale dichiarava l’opposizione inammissibile, confermando, quindi, integralmente la validità del decreto ingiuntivo opposto.

Il giudice barese, dopo aver ricordato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente è onerato, secondo quanto previsto dagli artt. 641 e 645 c.pc. a proporre l’opposizione nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica del decreto e che in mancanza l’opposizione è considerata tardiva ed inammissibile con il definitivo passaggio in giudicato del provvedimento monitorio, ha osservato che la proroga prevista dal quinto comma dell’art. 155 c.p.c., che stabilisce la proroga al giorno successivo non festivo degli atti compiuti fuori udienza nella giornata di sabato, non comprende anche tutte le attività giudiziarie che possono svolgersi il sabato.

Pertanto, ha continuato, il campo di applicazione del citato quinto comma deve riferirsi solo alle attività processuali.

Di conseguenza, sono escluse le attività di notifica e tutte le altre attività giudiziarie, che possono svolgersi regolarmente nella giornata di sabato, che ai sensi del successivo sesto comma dello stesso articolo 155 cpc deve considerarsi giornata lavorativa a tutti gli effetti.

Gli uffici giudiziari, le cancellerie e gli ufficiali giudiziari assicurano la loro piena disponibilità ad accettare atti depositati nella giornata di sabato, che, pertanto, è giornata utile al compimento di tutte le attività ad eccezione delle attività processuali.

Allegato:

Tribunale Bari sentenza n.2207 2021

(Nota del redattore: Si ritiene allo stato di mantenere nelle applicazioni di calcolo dei termini processuali l'indicazione del lunedì come termine ultimo di scadenza nell'ipotesi di atti processuali che scadrebbero di sabato, in quanto, pur suscitando la sentenza qui commentata riflessioni e opinioni discordanti circa la corretta interpretazione dell'art. 155 c.p.c, trattasi comunque di decisione per il momento isolata. Non mancheremo di aggiornare le applicazioni se ci saranno decisioni conformi anche di legittimità).

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