Appello scade il giorno prima del sabato, giorno festivo: nessun differimento al lunedì successivo

Appello scade il giorno prima del sabato, giorno festivo: nessun differimento al lunedì successivo

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 17280 del 16 giugno 2023 torna ad occuparsi delle scadenze processuali nella giornata del sabato, specificando la disciplina anche in riferimento ai giorni prefestivi.

Lunedi 19 Giugno 2023

Il caso: il Tribunale di Frosinone accoglieva la domanda proposta da Tizio avente ad oggetto l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con Caio, il diritto all’inquadramento nel 4^ livello studi professionali, la condanna di Caio al pagamento della complessiva somma di euro 77.633,82 a titolo di differenze retributive, 13^ e 14^ mensilità, t.f.r., oltre accessori.

La Corte d'Appello, adita da Caio, dichiarava inammissibile il ricorso d’appello depositato in data 08/01/2018, perché tardivo, in quanto proposto oltre il termine di decadenza di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c. (scaduto il 05/01/2018) e considerata, altresì, l’inapplicabilità della sospensione del termine nel periodo feriale, trattandosi di rito del lavoro, ai sensi dell’art. 3 L. n. 742/1969.

Caio ricorre in Cassazione, evidenziando che:

a) il termine lungo di sei mesi era in effetti scaduto il 05 gennaio 2018, che cadeva di venerdì, e il 6 gennaio era sabato, ma era l’Epifania e quindi un giorno festivo.;

b) la norma dell’art. 155, co. 5, c.p.c., con cui il legislatore estende al sabato la disciplina del termine cadente in giorno festivo, va applicato a tutti i giorni prefestivi e, quindi, nel caso in esame anche al 05 gennaio 2018, che appunto era un giorno prefestivo (rispetto all’Epifania);

c) ne consegue che il termine ultimo deve ritenersi differito all’08 gennaio 2018, in quanto il 07 gennaio 2018 cadeva di domenica, sicché il ricorso d’appello, depositato appunto l’08/01/2018, era tempestivo; la Corte territoriale avrebbe pertanto violato l’art. 155 citato.

Per la Cassazione il motivo è infondato: sul punto chiarisce quanto segue:

1) dall’interpretazione sistematica dell'art. 155 cpc si evince che il legislatore considera, in via di principio, la giornata del sabato come lavorativa (co. 6), ma ciononostante ed eccezionalmente la esclude dal computo del termine soltanto per il compimento di atti processuali “fuori dell’udienza” (co. 5);

2) trattandosi di una norma eccezionale, essa è insuscettibile di interpretazione estensiva e di applicazione analogica (art. 14 disp.prel.c.c.);

3) inoltre, con il comma 5^ dell’art. 155 c.p.c. il legislatore ha solo inteso affermare che per il compimento di atti processuali “fuori dell’udienza” i giorni settimanali disponibili sono cinque (e non sei);

4) a seguito della novella del 2005 il sabato è rimasto comunque giorno lavorativo ad ogni effetto, ad eccezione del compimento di atti processuali “fuori dell’udienza”, per i quali è stato eccezionalmente equiparato al giorno festivo;

5) dunque, contrariamente all’assunto del ricorrente, il sostantivo “sabato” adoperato dal legislatore non equivale a “giorno prefestivo”: la ratio legis non è quella di dettare un regime generale per i giorni prefestivi, ossia per qualunque giorno che cada subito prima di uno festivo, bensì quella di limitare il compimento di atti processuali “fuori dell’udienza” a cinque giorni alla settimana;

6) ne consegue che il termine cadente di venerdì va rispettato, a nulla rilevando il fatto – del tutto occasionale – che il sabato successivo sia un giorno festivo.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 17280 2023

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