Con provvedimento dell'8 giugno 2023 il Ministero della Giustizia risponde alla richiesta di chiarimenti formulata dai Dirigenti amministrativi dei Tribunali di Sciacca e Udine in merito al pagamento del contributo unificato da versare nel procedimento speciale di intimazione di licenza o sfratto, di cui agli artt. 657 e ss. c.p.c., laddove il giudice faccia luogo al mutamento di rito a fronte dell'opposizione dell'intimato, distinguendo tra fase sommaria e fase di merito.
Lunedi 19 Giugno 2023 |
A) Procedimento per convalida di licenza o sfratto per finita locazione, o di sfratto per morosità – FASE SOMMARIA:
- ATTORE INTIMANTE: al momento della costituzione in giudizio deve versare un contributo unificato calcolato sul valore della domanda e dimezzato (50% DEL C.U);
- CONVENUTO INTIMATO: due ipotesi:
1) se si limita (personalmente o tramite nuncius, ovvero a mezzo del difensore costituito in giudizio) a svolgere opposizione, ossia a chiedere il diniego della convalida dello sfratto, non è tenuto a versare alcun contributo unificato, non implicando l'opposizione la formulazione di alcuna domanda giudiziale propriamente intesa;
2) se si oppone alla convalida e contestualmente propone domanda riconvenzionale o formula istanza di autorizzazione alla chiamata di un terzo in causa, così come il terzo che svolga intervento autonomo in fase sommaria, è tenuto a pagare un autonomo contributo unificato, commisurato al valore della propria domanda ai sensi dell'art. 14, comma 3, secondo periodo, d.P.R. n. 115/2002, col diritto al dimezzamento (50% DEL C.U.)
***
B) Procedimento per convalida di licenza o sfratto per finita locazione, o di sfratto per morosità – FASE DI MERITO:
1) provvedimento che dispone il mutamento del rito: si instaura un autonomo processo di cognizione ordinaria, per il quale dovrà essere versato un nuovo contributo unificato, per intero e senza dimezzamento (C.U. PER INTERO): se però nessuna delle parti deposita la propria memoria integrativa e non formalizza quindi la costituzione in giudizio, né compare a due udienze successive, il procedimento sarà dichiarato estinto (ex art. 309 c.p.c.) e nessuna procedura di recupero del contributo unificato dovrà essere attivata dall'ufficio;
2) ATTORE (già intimante) si costituisce PER PRIMO nella fase di merito, con memoria integrativa: nuovo contribuito unificato, per intero e commisurato al valore della domanda o delle domande svolte nella memoria integrativa (dunque, a prescindere da quello già pagato nella fase sommaria) (C.U. PER INTERO);
3) CONVENUTO (già intimato) si costituisce DOPO L'ATTORE nella fase di merito con memoria integrativa: nel caso in cui proponga domanda riconvenzionale ex novo, o coltivi la riconvenzionale già formulata in fase sommaria, se formuli (o coltivi) l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, deve versare nuovo ed autonomo contributo unificato (a prescindere da quello eventualmente già pagato nella fase sommaria), per intero e commisurato al valore della propria domanda,(C.U. PER INTERO);
4) CONVENUTO si costituisce PER PRIMO nella fase di merito con memoria integrativa:
- se non propone domande proprie sarà tenuto al pagamento del contributo unificato, per intero, in base al valore della domanda avversaria, formulata nell'intimazione di licenza o sfratto per finita locazione, o nell'intimazione di sfratto per morosità;
- se propone domande proprie (riconvenzionali o trasversali), sarà tenuto al versamento del contributo unificato calcolato, per intero, sul valore dell'intero procedimento (dato dalla somma dei valori delle diverse domande proposte in via principale, riconvenzionale e trasversale).
Provvedimento Ministero Giustizia CU