Avvocati: per la liquidazione degli onorari il C.U. va pagato in base al valore della domanda

Avvocati: per la liquidazione degli onorari il C.U. va pagato in base al valore della domanda
Giovedi 18 Gennaio 2024

Con provvedimento del 21 dicembre 2023 il Ministero della Giustizia tramite il canale Filo Diretto ha dato risposta al quesito posto dal Dirigente amministrativo del Tribunale di Bari in merito al contributo unificato da versare per i procedimenti di cui agli articoli 14 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, ossia le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (art. 14) e delle opposizioni al decreto di pagamento di spese di giustizia (art. 15).

Il Dirigente, in relazione ai procedimenti su menzionati, nella email faceva notare che:

- le suddette controversie, originariamente regolate dal rito sommario di cognizione, sono ora assoggettate al procedimento semplificato di cognizione, di cui agli articoli 281-decies c.p.c. e seguenti, introdotto dall’art. 3, comma 21, del d.lgs. 149 del 2022;

- tenuto conto di tale modifica normativa, il Dirigente chiede di chiarire se l’importo del contributo unificato per i procedimenti in esame debba essere ora calcolato in base al valore della domanda, ex art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Risposta del Ministero.

a) già nella circolare del 31/03/2023 si precisa che “se si considera che, come noto, il contributo unificato configura un’entrata tributaria (v. ex plurimis Corte Cost. n. 73/2005) e che esso è dovuto – di regola – per intero, in base al valore della lite (art. 13, comma 1, d.P.R. n.115/2002), in assenza di esplicita norma eccezionale che ne consenta il dimezzamento, deve concludersi per l’applicazione, alle procedure instaurate nelle forme dell’art. 281- decies c.p.c., del contributo unificato per intero, da calcolare in base agli scaglioni di valore fissati dall’art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002;

b) i giudizi di cui agli articoli 14 e 15 del d.lgs. 150 del 2011 non possono configurarsi quali procedimenti di volontaria giurisdizione: pertanto, non potrà applicarsi a tali procedimenti il contributo unificato di euro 98,00 di cui all’art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002, previsto, tra gli altri, per i processi di volontaria giurisdizione;

c) piuttosto, nei procedimenti in esame, regolati dagli artt. 14 e 15 del d.lgs. 150 del 2011 e assoggettati al rito semplificato di cognizione, il contributo unificato deve essere determinato in base al valore della domanda, a mente dell’art.13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Allegato:

Min giustizia provv 21 12 2023

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