Il C.U. nei procedimenti di opposizione a D.I. avanti al GdP: la circolare del Ministero

Il C.U. nei procedimenti di opposizione a D.I. avanti al GdP: la circolare del Ministero

Con la circolare del 27 marzo 2024 il Ministero della Giustizia sul canale Filo Diretto ha fatto chiarezza in merito all'importo del contributo unificato dovuto per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo proposto con rito semplificato di cognizione - artt. 281-decies e seguenti del c.p.c.

Giovedi 4 Aprile 2024

In particolare, l'intervento del Ministero si è reso necessario in quanto alla Direzione generale erano pervenute diverse segnalazioni relative al pagamento del contributo unificato da versare per le opposizioni a decreto ingiuntivo introdotte, dinanzi agli Uffici del giudice di pace, nelle forme del rito semplificato di cui all’art. 281-decies c.p.c.

In particolare, è stato segnalato che, presso alcuni Uffici del giudice di pace, per l’iscrizione a ruolo delle opposizioni a decreto ingiuntivo instaurate nelle forme del rito semplificato di cognizione, veniva percepito il contributo unificato per intero, in base al valore della domanda, senza applicare alcun dimezzamento.

Tale prassi viene disattesa dal Ministero che osserva:

a) il procedimento semplificato di cognizione soggiace, a fini fiscali, alle stesse regole previste per il giudizio ordinario sicché, in assenza di norme eccezionali, che dettino una disciplina specifica in considerazione della qualità delle parti, della materia controversa o dell’oggetto del giudizio, il contributo unificato va calcolato in base alla regola generale di cui all’art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, quindi sul valore della domanda;

b) per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’art. 13, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 prevede espressamente il dimezzamento del contributo unificato (calcolato in base al valore); poiché, come reso palese dal testo dell’articolo, la disposizione non dà alcun rilievo al modulo procedimentale prescelto, dalla parte, per l’introduzione della lite, bensì esclusivamente al suo oggetto, tale norma (eccezionale) è destinata ad applicarsi indistintamente a tutti i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, a prescindere dalle forme del rito volta per volta prescelto;

c) in altri termini, non diversamente che per i giudizi ordinari di cognizione, anche per i giudizi introdotti in forma di rito semplificato resta valida ed operante la disciplina eccezionale di cui all’art. 13 comma 3, d.P.R. n. 115/2002; pertanto, per i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, quand’anche introdotti nelle forme del procedimento semplificato di cognizione di cui all’art. 281-decies c.p.c., il contributo unificato deve essere calcolato in base al valore del procedimento ed applicando il dimezzamento previsto dal citato art. 13, comma 3, d.P.R. n. 115/2002.

Allegato:

Ministero giustizia circolare 27 marzo 2024

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