Esecuzioni su impulso degli Ufficiali Giudiziari: si all'iscrizione a ruolo anche senza C.U.

Esecuzioni su impulso degli Ufficiali Giudiziari: si all'iscrizione a ruolo anche senza C.U.

Con la circolare del 15 gennaio 2026, protocollo n. 0000639 del 22 gennaio 2026, il Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale degli Affari Interni del Ministero della Giustizia è intervenuto al fine di dirimere una questione di rilevante impatto pratico per le cancellerie degli uffici giudiziari, riguardante l'iscrizione a ruolo delle procedure esecutive avviate su impulso dell'Ufficiale Giudiziario.

Giovedi 29 Gennaio 2026

Il quesito al centro dell'intervento ministeriale riguarda la possibilità o meno da parte delle cancellerie di rifiutare l'iscrizione a ruolo di una procedura esecutiva in mancanza del versamento del contributo unificato minimo, fissato in euro 43,00 o di quello inferiore eventualmente previsto per legge (art. 14, comma 3.1, del d.P.R. n. 115/2002 -Testo Unico sulle Spese di Giustizia).

La specificità della situazione risiede nel fatto che l'impulso all'iscrizione non proviene dalla parte creditrice, ma "d'ufficio" dall'Ufficiale Giudiziario a seguito del compimento di determinate attività.

Le ipotesi concrete menzionate dalla circolare includono le procedure esecutive per consegna o rilascio, l’iscrizione d'ufficio ai sensi dell'art. 159-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e la consegna in cancelleria dei beni mobili pignorati, come previsto dall'art. 520 c.p.c.

Il nodo interpretativo nasce dal potenziale conflitto tra due distinti ordini di norme: da un lato, la normativa fiscale che impone il pagamento del contributo unificato come presupposto per l'avvio del procedimento giurisdizionale; dall'altro, le norme processuali che pongono in capo all'Ufficiale Giudiziario l'onere di depositare gli atti esecutivi, innescando un meccanismo di iscrizione officiosa da parte del cancelliere.

La Direzione Generale degli Affari Interni del Ministero della Giustizia, con la circolare in commento, fornisce una soluzione chiara e pragmatica, orientata a garantire la funzionalità e la speditezza dell'azione esecutiva.

Il documento si pone in continuità con una precedente circolare (DAG 60633.U del 24.03.2025), che aveva già affermato l'applicabilità del contributo unificato minimo a tutte le procedure esecutive, ma ne integra e precisa la portata.

Il ragionamento ministeriale si fonda su due pilastri fondamentali :

La natura giuridica del ruolo dell'Ufficiale Giudiziario: La circolare sottolinea che l'Ufficiale Giudiziario non è una parte processuale. Egli agisce come organo ausiliario del giudice, svolgendo funzioni giurisdizionali in senso lato, ma non è il soggetto su cui ricade l'onere del pagamento del contributo unificato. Non rientra tra le sue competenze curare la riscossione di tale tributo.

La specialità della norma processuale: L'art. 159-ter delle disposizioni di attuazione del c.p.c. è una norma specifica che disciplina l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo. Essa stabilisce in modo inequivocabile che, quando l'istanza proviene dall'Ufficiale Giudiziario, "all'iscrizione a ruolo provvede d'ufficio il cancelliere". Questo dovere officioso del cancelliere non può essere subordinato a un adempimento (il pagamento del contributo) che la legge pone a carico di un altro soggetto (la parte creditrice).

Sulla base di queste premesse, la circolare dispone che: “[...] in tutti i casi in cui sia l’Ufficiale giudiziario a depositare presso la cancelleria i verbali delle operazioni di consegna, rilascio o di pignoramento, così come nel caso in cui l’Ufficiale giudiziario provveda alla consegna al cancelliere dei beni mobili pignorati, ai sensi dell’art.520 c.p.c., la cancelleria deve procedere all’iscrizione a ruolo generale della relativa procedura esecutiva anche in assenza del pagamento del contributo unificato indicato dall’art.14, comma 3.1, d.P.R. n.115/2002”.

Viene così stabilito un principio di preminenza della funzione processuale su quella meramente fiscale. L'iscrizione a ruolo, in quanto atto fondamentale per la costituzione del fascicolo e l'avvio formale della procedura dinanzi al giudice dell'esecuzione, non può essere ostacolata dalla mancata riscossione immediata del tributo.

La circolare non elude la questione del pagamento del contributo, ma la colloca in una fase successiva all'iscrizione. Una volta aperto il fascicolo, spetterà alla cancelleria attivarsi per la riscossione del tributo nei confronti del soggetto obbligato per legge, ovvero la parte creditrice che ha dato impulso all'azione esecutiva.

In altri termini, l'iscrizione a ruolo e il pagamento del contributo, pur essendo collegati, sono effetti distinti: il primo ha natura processuale e serve a incardinare la causa, il secondo ha natura fiscale e attiene al finanziamento del servizio giustizia.

La circolare risolve un'incertezza operativa che rischiava di rallentare l'avvio delle procedure esecutive, garantendo che l'azione dello Stato, tramite i suoi ufficiali giudiziari, non venga intralciata da adempimenti fiscali che competono alle parti private.

Stabilendo la priorità dell'iscrizione a ruolo e demandando alla cancelleria il successivo recupero del contributo unificato, la circolare bilancia efficacemente l'esigenza di dare corso alla giustizia esecutiva con quella di assicurare le entrate erariali, senza che la seconda possa costituire un ostacolo pregiudiziale alla prima. Si tratta di una precisazione fondamentale per l'uniforme operatività degli uffici giudiziari su tutto il territorio nazionale.

Allegato:

Circolare Ministero Giustizia

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