ATP ex art. 445 cpc: il compenso minimo inderogabile è di € 1.528,00

ATP ex art. 445 cpc: il compenso minimo inderogabile è di € 1.528,00

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 969 del 16 gennaio 2026 ha indicato in € 1.528,00 il comopenso minimo inderogabile nel procedimento per ATP ex art. 445 bis cpc per il riconoscimento del requisito sanitario utile alle provvidenze per gli invalidi civili e per il riconoscimento dello status di handicap grave.

Giovedi 29 Gennaio 2026

Il caso: Il Tribunale di Napoli – sezione lavoro - a seguito di ricorso ex art. 445 bis cpc per il riconoscimento del requisito sanitario utile alle provvidenze per gli invalidi civili e per il riconoscimento dello status di handicap grave, liquidava a titolo di compensi professionali la somma di euro 1.170,00 oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.

Tizio impugna avanti alla Corte di Cassazione il decreto di omologa quanto alle statuizioni relative alle spese di lite, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. per avere il decreto impugnato violato i parametri minimi previsti nelle tabelle allegate al d.m. n. 55/2014 così come modificati dal d.m. 147/2022 applicabile ratione temporis.

Per gli Ermellini il ricorso è fondato, in quanto:

a) quando l’oggetto del giudizio sia costituito da due domande, di cui la prima tesa all’accertamento del requisito sanitario preordinato alla fruizione dell’indennità di accompagnamento e la seconda rivolta al riconoscimento dello status di handicap grave ex art. 3, co. 1 e 3, l. n. 104/1992, che è di valore indeterminabile (Cass. n. 29311 del 2020), la richiesta cumulativa dei due accertamenti sanitari comporta che il valore della causa debba determinarsi in relazione al quarto degli scaglioni di cui all’allegato al d.m. n. 55/2014, ossia tra € 26.001,00 ed € 52.000,00;

b) ove poi si ritenga di operare la riduzione al 50% dei valori medi dei compensi previsti per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria il compenso professionale non potrà essere inferiore, per la fase di accertamento tecnico preventivo, alla somma minima di euro 1.528,00.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 969 2026

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