Paga il C.U. per intero il coniuge non ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Paga il C.U. per intero il coniuge non ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Venerdi 11 Agosto 2023

Si segnala il provvedimento del 24 luglio 2023 con il quale il Dipartimento per gli affari di giustizia Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile ha risposto ad un quesito posto sul canale Filo diretto dal Presidente del Tribunali di Trapani in merito all'importo del contributo unificato che deve essere versato nelle procedure di separazione consensuale con un solo coniuge ammesso al patrocinio a carico dello Stato.

Il Presidente del Tribunale di Trapani ha chiesto di chiarire le modalità di applicazione e riscossione del contributo unificato nei procedimenti di separazione consensuale e divorzio congiunto qualora una sola delle due parti sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato”, tenuto conto che al momento l’Ufficio richiede la metà dell’importo dovuto a titolo contributo unificato alla parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, di conseguenza, iscrive nel registro mod. 2/A/SG informatico l’altra metà dell’importo a nome del soggetto ammesso al gratuito patrocinio.

Risposta del Ministero:

- Il contributo unificato è una obbligazione tributaria unitaria che viene corrisposta in funzione del valore dei processi o in base al tipo di procedimento azionato;

- Nel caso di separazione consensuale o divorzio congiunto in cui uno solo dei coniugi risulti ammesso al patrocinio a carico dello Stato, l’intero contributo unificato dovrà essere pagato dal coniuge che non beneficia della prenotazione a debito delle spese processuali;

- Diversamente argomentando si finirebbe per estendere, in via amministrativa, un beneficio che, invece, può essere attribuito solo dalla legge; il tutto, con inevitabili ricadute sull’entrata finanziaria dello Stato, e con rischio di esposizione a responsabilità per danno erariale.

Allegato:

Provvedimento Ministero Giustizia 24 luglio 2023

Vota l'articolo:
0 / 5 (0voti)

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.049 secondi