Con il provvedimento del 16 aprile 2024, pubblicato sul canale Filo Diretto, il Dipartimento per gli affari di giustizia – direzione generale degli affari interni del Ministero della Giustizia, ha fornito chiarimenti in merito al soggetto obbligato al pagamento del contributo unificato nei pignoramenti mobiliari aventi ad oggetto somme di denaro.
Lunedi 29 Aprile 2024 |
Il provvedimento è stato pubblicato a seguito della richiesta di formulata in tal senso dal Presidente del Tribunale di Napoli.
Nel formulare il quesito, quest’ultimo ha ricordato che una volta eseguito il pignoramento di somme di denaro, l’ufficiale giudiziario, a mente dell’art. 520 c.p.c., deve consegnarle al cancelliere che provvede a depositarle nelle forme dei depositi giudiziari e la procedura esecutiva viene iscritta “d’ufficio” dal cancelliere in base a quanto stabilito dall’art. 159-ter disp. att. c.p.c., quindi senza contestuale pagamento del contributo unificato.
Il Dirigente del Tribunale di Napoli si è chiesto, quindi, se in questi casi è possibile o meno applicare la circolare emanata dalla Direzione generale della giustizia civile, n. prot. DAG 164795.U del 20.08.2018, con la quale era stato precisato che “il debitore o il terzo che iscrivano a ruolo la procedura esecutiva prima che il creditore procedente abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice di procedura civile, non siano tenuti al pagamento del contributo unificato, ricadendo tale onere sul creditore che ha richiesto il pignoramento”.
Nel rispondere al quesito, la Direzione generale della giustizia civile, ha osservato che:
1. nella predetta circolare è stato chiarito che “L’art. 159-ter disp. att. c.p.c. consente al debitore di sostituirsi al creditore procedente nell’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva al solo scopo di consentire la formazione di un fascicolo, l’individuazione di un giudice al quale indirizzare il ricorso in opposizione e di ottenere, eventualmente, un provvedimento di sospensione”, di conseguenza, “sia nel caso in cui provveda all’iscrizione a ruolo il procedente, sia nel caso in cui vi provveda il debitore o il terzo, l’obbligazione tributaria debba gravare su chi, con il pignoramento, ha dato inizio alla procedura esecutiva…”;
2. il predetto principio si applica anche alle procedure esecutive mobiliari, di cui all’art. 520 c.p.c., iscritte al ruolo generale d’ufficio, ad opera del cancelliere, considerato che tale onere è previsto direttamente dall’art. 159-ter disp. att. c.p.c..