Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98, del 24 aprile 2024, il decreto contenente l'elenco delle patologie oncologiche alle quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, lettera a), e 4, comma 1, della legge n. 193 del 2023, sull'oblio oncologico ( recante Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche).
Il termine generale previsto dalla legge, in vigore dal 2 gennaio scorso, è di 10 anni dalla fine del trattamento1.
Nel decreto 22 marzo 2024, del Ministero della Salute, è riportata la tabella nella quale vengono identificate le neoplasie per le quali il termine si riduce rispetto al limite dei 10 anni o 5 anni (se la diagnosi è precedente al compimento del ventunesimo anno di età), dalla fine del trattamento o dall'ultimo intervento chirurgico. Tabella che, ove occorra, sarà aggiornata il 31 dicembre di ogni anno.
Ricordiamo che nel dicembre 2023, è stata approvata la legge n. 193 che, nel definire, all'art. 1, comma secondo, il diritto all'oblìo come “il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica”, ne garantisce la tutela al fine di ovviare al pericolo di qualsivoglia pregiudizio o disparità di trattamento, operando come una garanzia di aggiornamento dei dati personali alla condizione medica del soggetto. Incisive le disposizioni che provvedono in tal senso.
L'art. 2 prevede che nella stipulazione o nel rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, nonché nell’ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto (anche solo tra privati), non è possibile chiedere “informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni (o cinque se la malattia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età)”, qualora le informazioni medesime possano influenzare le condizioni e i termini contrattuali .
Per l'ipotesi, invece, in cui banche, istituti di credito, imprese di assicurazione e intermediari finanziari e assicurativi siano già in possesso delle suddette informazioni, queste non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali. Viene, inoltre, vietato di applicare al contraente limiti, costi, oneri aggiuntivi o trattamenti diversi, rispetto a quelli previsti per la generalità e di richiedere l’effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari connessi alla pregressa patologia oncologica, per la stipulazione dei contratti.
L’art. 3 è intervenuto sulla L. n. 184/1983, in materia di adozione dei minori, (ed in particolare sull'art. 22, quarto comma), stabilendo che le indagini svolte nei confronti dei genitori adottivi “non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse”, trascorsi più di dieci anni (o cinque anni in caso di patologia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età) dalla conclusione del trattamento attivo, in assenza di recidive o ricadute.
Allo stesso modo, l'art. 4 pone il divieto di richiedere informazioni per accedere alle procedure concorsuali e selettive, pubbliche e private, quando sia previsto l’accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati. Il successivo comma 2 prevede che con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, sentite “le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico del Terzo settore ( …) o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro”, possono essere promosse specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona affetta da patologia oncologica, eguaglianza di opportunità nell’inserimento e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi. Il termine ultimo affinchè ciò venga realizzato, è il prossimo 2 luglio. Il dodicesimo rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici2, a livello europeo, ha stimato un lasso di tempo per la guarigione, per i pazienti con tumori del testicolo e della tiroide, inferiore ad un anno. Per i tumori della cervice uterina, di linfomi di Hodgkin e di melanomi, di cinque anni; per i pazienti con tumori del colon-retto di otto anni; per i pazienti con tumori dell’endometrio e dello stomaco di sette anni; per pazienti con tumori della prostata o della mammella si superano i dieci anni. Anche sulla base di questi dati, nel succitato decreto del Ministero della Salute, per il tumore alla mammella, stadio 1 e stadio 2, per qualsiasi età, il termine è sceso ad un anno, così come per il tumore al collo dell'utero, per le pazienti di qualsiasi età. Anche per la tiroide, sotto i 55 anni per le donne e sotto i 45 anni per gli uomini, il termine scende ad un anno. I dati riportati nel Piano oncologico nazionale, per il quadriennio 2023-20273, mostrano come, nel 2020 sia stato diagnosticato un tumore al 6% della popolazione italiana, con un incremento del 36% rispetto alle stime prodotte dieci anni prima. Tuttavia, nonostante l'aumento dei dati relativi ai numeri riguardanti le diagnosi, cresce anche grazie ai costanti progressi in campo diagnostico e terapeutico, la “guarigione”, con un'attesa di vita simile a quella delle persone non ammalate.
Note.
1 A livello europeo, la Francia è stato il primo Paese ad adottare la “Loi n. 2016/41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé”, finalizzata al riconoscimento del diritto, in capo ai soggetti con pregressa diagnosi oncologica (decorsi dieci anni dalla fine dei trattamenti, o cinque nel caso in cui il cancro sia stato diagnosticato prima del compimento dei diciotto anni di età), di non fornire informazioni riguardanti la malattia, ad assicurazioni e agenzie di prestito.
2 https://osservatorio.favo.it/wp-content/uploads/2020/10/R12.Capitolo-12.pdf
3 https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3291_allegato.pdf