Con l'ordinanza 25742/2025, pubblicata il 21 settembre 2025, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione relativa al computo dei termini processuali nel caso in cui la scadenza per la costituzione in un giudizio civile coincida con un giorno festivo o con un sabato.
Martedi 21 Ottobre 2025 |
La norma di riferimento è l'art. 155 del Codice di procedura civile il quale al 4 e al 5 comma stabilisce che se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo" (comma 4). La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato (comma 5).
Il fulcro della questione riguarda la distinzione tra i termini che si computano "in avanti" (a decorrenza successiva) e i termini che si computano "a ritroso".
IL CASO: La vicenda esaminata dai giudici di legittimità nasceva dall’azione promossa dalla proprietaria di alcuni terreni che erano stati concessi in locazione ad una società con la quale chiedeva al Tribunale che venisse dichiarata la risoluzione del contratto per grave inadempimento a causa della morosità nel pagamento dei canoni. Chiedeva, inoltre, la condanna dell’affittuaria al rilascio dei fondi e al pagamento dei canoni insoluti.
La società affittuaria si costituiva nel giudizio di domenica, che era il decimo giorno antecedente all’udienza fissata dal Giudice.
La costituzione della resistente veniva ritenuta tardiva dal Tribunale il quale sosteneva che scadendo il termine di domenica essa avrebbe dovuto anticipare il deposito al primo giorno utile non festivo, e cioè al venerdì.
Il Tribunale, quindi, dichiarava la decadenza della resistente da tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio e dalle istanze istruttorie, nonché l'inammissibilità di tutti i documenti prodotti. Nel merito, accoglieva parzialmente la domanda della ricorrente, condannando la resistente (affittuaria) al rilascio dei terreni, nonché al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella richiesta dalla ricorrente, tenendo conto di un controcredito dell’affittuaria.
La Corte di Appello, chiamata a pronunciarsi sul gravame proposto da quest’ultima, confermava la decisione di primo grado.
Pertanto, la società affittuaria, originaria resistente, rimasta soccombente in entrambi i giudizi di merito, investiva della questione la Corte di Cassazione, deducendo, tra i motivi dell’impugnazione, l’erroneità della decisione impugnata in quanto la costituzione nel giudizio di primo grado, avvenuta di domenica era da considerarsi tempestiva essendo stata formalizzata entro il termine di dieci giorni prima indicato dall’articolo 416 c.p.c.
Secondo la ricorrente, la regola che impone l'anticipazione del deposito al giorno feriale precedente in caso di scadenza in un giorno festivo era legata alle esigenze operative delle cancellerie fisiche, soggette ad orari di apertura. Con l’entrata in vigore del processo civile telematico, tale esigenza sarebbe venuta meno, poiché il deposito telematico può essere effettuato fino alle ore 24:00 del giorno di scadenza, e la sua tempestività è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna (PEC) generata dal gestore ministeriale, come previsto dall'art. 16-bis, comma 7, del D.L. n. 179/2012.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione che nel rigettarlo ha ritenuto corrette le argomentazioni svolte sul punto dalla Corte di Appello secondo le quali "nei casi di termini "a ritroso" che scadono in un giorno festivo, la scadenza non viene di diritto prorogata al giorno feriale successivo - giacché in tal caso il termine ritenuto congruo dalla legge a difesa della parte destinataria dell'atto processuale troverebbe un'ingiusta compressione - bensì è anticipata al giorno precedente non festivo, producendo il risultato, nella specie, di individuare il dies ad quem per un tempestivo deposito nella giornata di venerdì.
Gli Ermellini hanno, inoltre, osservato che:
come affermato in altri arresti giurisprudenziali di legittimità, in tema di computo dei termini a ritroso e della ulteriore considerazione secondo cui le modalità con cui è eseguito il deposito di un atto - di persona mediante accesso in cancelleria oppure a mezzo di deposito telematico - non incidono sulla regola, unitaria, relativa al calcolo dei tempi entro i quali il deposito stesso deve essere compiuto;
di conseguenza, anche agli atti depositati con modalità telematiche si applica la regola secondo la quale anche lo spostamento nel tempo della scadenza dei termini da calcolarsi a ritroso, se cadenti in giorno festivo, dev'essere calcolato a ritroso, individuando il "dies ad quem" nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, non già nel giorno successivo, così da non abbreviare l'intervallo di tempo, previsto a tutela di chi deve ricevere l'atto;
il termine per il deposito della comparsa di risposta, come nel caso di specie, ma il discorso potrebbe estendersi alla comparsa di appello per l'appello incidentale e a quello per il deposito della memoria ex art. 378 c.p.c., tutti termini a ritroso, non sono termini "liberi", in cui cioè non si computa né il dies a quo, né quello ad quem. Si tratta di termini non liberi, in cui non si computa solo il dies a quo;
nonostante l'inapplicabilità della detta logica, comunque la scadenza del termine a ritroso "non libero" in un giorno festivo o di sabato deve essere interessata dalla disciplina dettata dall'art. 155 c.p.c.;
la disposizione dell’art. 155 c.p.c. si applica ai termini c.d. a ritroso perché, in assenza di elementi contrari ed anzi essendo riferibile la nozione di proroga sia al termine "in avanti", sia a quello "a ritroso", atteso che una proroga rispetto alla scadenza è concepibile tanto in avanti quanto indietro, conforme alla natura, anzi al modo di calcolare il termine (cioè fino a o prima di).
il disposto dell’art. 155 c.p.c., riferendosi al termine che viene a scadere in un certo giorno concerne sia il caso in cui il termine debba calcolarsi per un'attività che deve essere compiuta entro una certa data o entro un certo evento (termine in avanti) e dunque a far tempo dal loro verificarsi, sia ai termini che debbono essere osservati per un'attività che l'ordinamento prescrive doversi compiere prima di una data futura, come accade appunto per i termini a ritroso. Il testo dell’art. 155 c.p.c. si presta a regolare entrambe le ipotesi e soprattutto, si risolve, in realtà, in un vantaggio per chi deve osservare quel termine.
In pratica, i giudici di legittimità hanno evidenziato che con l'introduzione del processo telematico, che consente il deposito degli atti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, non sono state modificate le regole sostanziali sul computo dei termini processuali. La regola dell'anticipazione per i termini a ritroso scadenti in giorno festivo o di sabato rimane pienamente valida, in quanto fondata su principi di garanzia del contraddittorio e di tutela del diritto di difesa che trascendono le mere modalità tecniche di deposito dell'atto.