Affidamento condiviso non significa permanenza del figlio presso ciascun genitore al 50%.

Affidamento condiviso non significa permanenza del figlio presso ciascun genitore al 50%.

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 17221/2021 ribadisce il principio per cui l'affidamento condiviso non implica una rigida ripartizione al 50% dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore.

Mercoledi 23 Giugno 2021

Il caso: Nel giudizio di separazione personale tra Tizio e Caia la Corte di appello di Torino confermava l'affido condiviso dei figli con collocazione presso la madre, ampliava i tempi di permanenza presso il padre durante le vacanze estive e revocava l'assegno di mantenimento previsto per la moglie, rigettando la domanda di di riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli, già fissato in euro 550,00 per ciascuno,oltre adeguamento ISTAT e partecipazione al 50% alle spese straordinarie da corrispondere alla madre.

Tizio ricorre in Cassazione: deduce che:

  • vi dovrebbe essere pari scansione temporale dei tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore,

  • la ex moglie mette in opera condotte ostruzionistiche;

  • la collocazione dovrebbe essere ripartita a settimane alterne.

    Per la Suprema Corte il ricorso è infondato: sul punto ribadisce che:

    a) il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio;

    b) tuttavia, nell'interesse di quest'ultimo, il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere(Cass. n. 19323 del 17/09/2020; Casso n. 9764 del 08/04/2019):

    c) pertanto, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo.

Per la Cassazione la Corte distrettuale ha applicato i suddetti principi, in quanto:

  • ha ricalibrato il diritto di visita del padre, ampliandolo;

  • ha respinto la richiesta di collocazione alternata dei ragazzi: tale soluzione infatti non risulta assistita dalla esplicazione del concreto interesse dei minori, considerato che i ragazzi sono oramai grandi, per cui può ragionevolmente presumersi che si stiano avviando a gestire in autonomia il rapporto con i genitori ed a conciliarlo con una vita personale di studio, relazioni ed amicizie in progressivo sviluppo.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.17221 2021

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