Nelle ipotesi di incertezza circa la responsabilità dell'omesso perfezionamento del procedimento notificatorio a mezzo posta elettronica certificata, questo non possa considerarsi validamente compiuto, con conseguente obbligo per la cancelleria di rinnovare la notifica.
Lunedi 24 Marzo 2025 |
In tal senso ha deciso la Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 8361/2025.
Il caso: la Corte d'Appello di Brescia confermava la sentenza di primo grado di condanna di Mevia per il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen.; avverso tale pronuncia l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, con il difensore di fiducia avv. Caio, deducendo inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 178,179 e 601, comma S, cod. proc. pen. e 16, comma 6, del d.1. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. nella legge 17 dicembre 2012, n. 221; in particolare rileva che:
a) il difensore di fiducia non aveva ricevuto nel domicilio elettronico indicato la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, risultante - del resto - dal fascicolo d'ufficio come non consegnato al destinatario;
b) di conseguenza, poiché non è stata individuata la causa della mancata consegna del messaggio di posta elettronica, non è possibile attribuirgli, in conformità ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità sulla questione, alcuna responsabilità per l'omesso recapito del predetto messaggio.
La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso, osserva:
a) le questioni che si pongono sono le seguenti:
- se la notifica possa ritenersi valida anche nell'ipotesi in cui non sia possibile stabilire se l'omessa consegna sia dipesa dalla responsabilità del destinatario del messaggio (ad esempio, per problemi tecnici correlati alla "saturazione" della relativa cartella) ovvero da quella della Cancelleria;
- individuare le conseguenze, in punto di validità della notifica dell'atto processuale a mezzo posta elettronica certificata, dell'omessa consegna del messaggio inviato dalla cancelleria per una causa rimasta ignota;
b) si è affermato che la notificazione di un atto al difensore, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, e restituito al mittente con l'indicazione "casella piena", si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la c.d. casella di pec del destinatario "piena", da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta, per saturazione della capienza, rappresenta un evento imputabile al destinatario per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi;
c) alla medesima conclusione il collegio ritiene, tuttavia, di non poter pervenire in una fattispecie processuale come quella in esame, nella quale la causa dell'omessa consegna del messaggio trasmesso dalla cancelleria a mezzo posta elettronica certificata sia rimasta ignota;
d) e ciò in quanto la preminente importanza che, anche nella giurisprudenza costituzionale, è attribuita al diritto di difesa dell'imputato rispetto al principio della ragionevole durata del processo (Corte Cost., sent. n. 111 del 2022), comporta che, nelle ipotesi di incertezza circa la responsabilità dell'omesso perfezionamento del procedimento notificatorio, questo non possa considerarsi validamente compiuto: dal momento che il vizio non risulta sanato in quanto non vi è stata partecipazione dell'imputata al giudizio, per la cancelleria sorge l'obbligo di rinnovare la notifica.