Figli maggiorenni non autosufficienti e assegnazione della casa coniugale

A cura della Redazione.
Figli maggiorenni non autosufficienti e assegnazione della casa coniugale

Con l'ordinanza n. 23473/2020 la Corte di Cassazione esamina il caso in cui il figlio maggiorenne ma non autosufficiente torni nella casa familiare nel fine settimana, in relazione al diritto della madre di mantenere l'assegnazione della casa coniugale.

Giovedi 5 Novembre 2020

Il caso: Il Tribunale di Rimini, pronunciata la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Tizio e Caia, assegnava la casa coniugale alla ex moglie, quale genitore coabitante con il figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente.

Tizio proponeva impugnazione davanti alla Corte di Appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini, e chiedeva che fosse accertata l'insussistenza dei presupposti per l'assegnazione della casa coniugale a favore della ex moglie, posto che la non autosufficienza economica del figlio maggiorenne dovesse ritenersi imputabile a una sua condotta colposa, chiedeva inoltre la revoca dell'assegno divorzile disposto in favore di Caia.

La corte d'Appello accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo l'importo dell'assegno divorzile a euro 400.

Caia ricorre in Cassazione, mentre Tizio deposita controricorso, deducendo che:

a) in presenza di figlio maggiorenne, sebbene non autosufficiente economicamente, non si possa ritenere necessaria la tutela dell'interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui e' cresciuto, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate;

b) la nozione di convivenza rilevante agli effetti dell'assegnazione della casa familiare comporta la stabile dimora del figlio presso l'abitazione di uno dei genitori con sporadici allontanamenti, con l'esclusione di saltuario ritorno presso l'abitazione solo per i fine settimana, come accade nel caso di specie.

Per la Corte di Cassazione la doglianza è manifestamente infondata e, nel rigettare il ricorso incidentale, osserva quanto segue:

a) è stato oggetto di insindacabile accertamento di fatto che il figlio maggiorenne non autosufficiente torni con frequenza settimanale presso la casa familiare.: deve, pertanto, ritenersi integrato il requisito della convivenza con la madre presso tale abitazione;

b) peraltro non è ravvisabile alcuna violazione del principio di uguaglianza a fronte della radicale diversita' delle condizioni (figlio maggiorenne autosufficiente e non) poste in comparazione dal ricorrente.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.23473 2020

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