Con l’ordinanza n. 16740/2020, pubblicata il 6 agosto 2020, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sull’assegnazione della casa coniugale nelle separazioni personali tra coniugi in presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Martedi 11 Agosto 2020 |
IL CASO: Nell’ambito di un giudizio di separazione personale tra coniugi, in sede di ordinanza presidenziale, il Tribunale assegnava la casa coniugale all’ex moglie. All’esito del giudizio, il Tribunale dichiarava la separazione personale tra coniugi addebitandola all’ex marito per violazione del dovere di fedeltà con revoca dell’assegnazione della casa coniugale disposta in precedenza in favore dell’ex moglie con l’ordinanza presidenziale e riconosceva il diritto del figlio maggiorenne a ricevere direttamente dal padre un assegno mensile per il suo mantenimento, nonché riconosceva un assegno mensile di mantenimento all’ex moglie.
Avverso la sentenza del Tribunale quest’ultima proponeva appello deducendo l’erroneità della revoca dell’assegnazione della casa coniugale e nel contestare l’importo dell’assegno mensile riconosciutole chiedeva che la Corte di Appello lo aumentasse. Veniva proposto anche appello incidentale da parte dell’ex marito, il quale chiedeva che l’ex moglie venisse condannata al rilascio della casa coniugale.
L’appello principale veniva rigettato con conseguente conferma della sentenza del Tribunale.
Pertanto, la vertenza giungeva all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso interposto dall’ex moglie avverso la sentenza della Corte di Appello la quale deduceva, fra l’altro la violazione e la falsa applicazione dell’art. 337 sexies c.c., avendo la Corte di appello ritenuto imprescindibile, ai fini dell’assegnazione della casa alla ricorrente la convivenza con i figli, mentre l’art. 337 sexies c.c., dispone che il godimento della casa coniugale è attribuito tenendo conto prioritariamente dell’interesse dei figli.
LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione la quale, con la decisione in commento, lo ha rigettato.
In merito all’assegnazione della casa coniugale, i giudici di legittimità hanno ritenuto corretta la decisione dei giudici della Corte di Appello essendo venuti meno i presupposti per l’assegnazione della casa coniugale. Gli Ermellini hanno ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale nell’assegnazione della casa coniugale non si può mai prescindere dalla valutazione del persistente interesse dei figli affidati a risiedere nella stessa e “la ratio dell’istituto è specificamente l’esigenza di assicurare ai figli la permanenza nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti e dove si incentrano gli interessi e le consuetudini della famiglia di appartenenza.
In conclusione, la scelta cui il giudice è chiamato, non può prescindere dall’affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, che costituiscono il presupposto inderogabile dell’assegnazione” (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25604; Cass., 22 novembre 2010 n. 23591).
Nel caso di specie era stato accertato che i figli, entrambi maggiorenni, non convivevano più con la madre, in quanto la figlia si era sposata e viveva in un luogo diverso e il figlio si era era trasferito in un’altra abitazione.