Le norme del codice civile in materia di condominio sono applicabili anche nel caso del cosiddetto "condominio minimo", ossia il condominio composto da sue soli proprietari, e pertanto il rimborso delle spese per la conservazione delle parti comuni anticipate da un condomino viene ad essere regolato dalla norma stabilita dall'art. 1134 cod. civ..
Lunedi 10 Agosto 2020 |
In tal senso si è pronunciato il Tribunale di Aosta nella sentenza n. 340/2019.
Il caso: Tizio e Caia agiscono in giudizio nei confronti di Sempronio e Mevia riferendo:
- di essere comproprietari dell'immobile - garage- sito al piano I di una palazzina, mentre i convenuti sono comproprietari dell'unità immobiliare - abitazione - sita al piano terra dello stesso edificio;
- che le due unità immobiliari sono poste una sopra l'altra e che il tetto di copertura delle stesse è di comproprietà tra gli attori ed i convenuti;
- che nel corso del 2017 si sono verificati distacchi di lose e infiltrazioni d'acqua con conseguente urgenza di intervenire per mettere in sicurezza il tetto;
- che gli attori tentavano invano di contattare i convenuti e che, stante il loro silenzio, si vedevano costretti ad intervenire al rifacimento del tetto sostenendo il costo di Euro 20.620,00 di cui chiedono il rimborso in misura del 50% o secondo le rispettive quote di proprietà.
Il Tribunale, nell'accogliere la domanda attrice, in materia di “condominio minimo” ribadisce quanto segue:
a) le norme del codice civile in materia di condominio sono applicabili anche nel caso del cosiddetto "condominio minimo", ossia il condominio composto da sue soli proprietari, in quanto il condominio si istaura sul fondamento della relazione di accessorietà tra le cose, gli impianti ed i servizi rispetto ai piani o le porzioni di piano in proprietà solitaria, ogni qual volta nel fabbricato esistono più piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva;
b) peraltro, nessuna disposizione prevede l'inapplicabilità delle norme concernenti il condominio negli edifici al "condominio minimo", composto da due soli partecipanti, posto che le sole norme in materia concernenti il numero dei condomini riguardano la nomina dell'amministratore e la formazione del regolamento
c) nel caso di edificio in condominio composto da due soli condomini (il cosiddetto "condominio minimo"), il rimborso delle spese per la conservazione delle parti comuni anticipate da un condomino viene ad essere regolato dalla norma stabilita dall'art. 1134 cod. civ., : il diritto al rimborso è riconosciuto soltanto per le spese urgenti, ovverosia, soltanto per le spese impellenti, che devono essere eseguite senza ritardo e la cui erogazione non può essere differita senza danno;
d) ai fini dell'applicabilità dell'art. 1134 cod. civ. concernente il rimborso delle spese per le cose comuni fatte da un condomino, va considerata urgente la spesa che deve essere eseguita senza ritardo,la cui erogazione non può essere differita senza danno o pericolo, secondo il criterio del buon padre di famiglia.