Figli maggiorenni e revoca casa coniugale : la borsa di dottorato è indice di autosufficienza

A cura della Redazione.
Figli maggiorenni e revoca casa coniugale : la borsa di dottorato è indice di autosufficienza

La Cassazione con l'ordinanza n. 10301 del 20 aprile ha stabilito che il conseguimento di una borsa di dottorato, unitamente al completamento del percorso universitario e a un'entrata superiore a mille euro mensili, costituisce indice significativo di autosufficienza economica tale da determinare la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, a prescindere dalla stabilità o adeguatezza del reddito percepito, salvo prova contraria dell'impossibilità di reperire occupazione più remunerativa.

Mercoledi 22 Aprile 2026

Ambito applicativo

La pronuncia rafforza un indirizzo già consolidato in tema di assegnazione della casa familiare, precisando i criteri con cui il giudice di merito deve valutare l'autosufficienza economica dei figli maggiorenni ai fini della revoca del provvedimento. Il passaggio di maggiore interesse riguarda la valorizzazione degli indici qualitativi di autonomia — titolo di studio conseguito, qualificazione professionale, età — accanto a quelli meramente reddituali.

Ne deriva che la temporaneità o la modesta entità del reddito non sono, di per sé, sufficienti a escludere l'autosufficienza, salvo che il figlio alleghi e dimostri l'impossibilità concreta di reperire un'occupazione più remunerativa. Sul piano operativo, chi intende opporre la persistente dipendenza economica del figlio dovrà supportarla con elementi probatori specifici, non limitandosi a eccepire la precarietà o l'insufficienza del reddito attuale.

Il caso

Mevia, proprietaria di un immobile acquistato dal fratello Tizio, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento la cognata Caia, ex moglie del fratello, per far accertare il venir meno delle condizioni che giustificavano l'assegnazione della casa coniugale a quest'ultima. L'immobile era stato assegnato a Caia — in sede di separazione tra i coniugi — in ragione della coabitazione con i due figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti.

Il Tribunale di Benevento rigettava la domanda. La Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione, osservando che:

  • il raggiungimento della maggiore età della prole non è, da solo, sufficiente a determinare la revoca dell'assegnazione;
  • quanto al figlio (31 anni), il mantenimento era già stato revocato dal Tribunale per inerzia colposa, non per effettiva autosufficienza;
  • quanto alla figlia, la borsa di dottorato percepita (circa 16.350 euro annui) era stata ritenuta insufficiente — sia per l'esiguità che per la temporaneità — a integrare il requisito dell'autonomia economica;
  • non era stata provata la cessazione della coabitazione della figlia con la madre nell'abitazione familiare.

Avverso la sentenza d'appello Mevia proponeva ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.

I motivi del ricorso

I quattro motivi lamentavano, rispettivamente:

  • omessa o apparente motivazione della sentenza di primo grado, non rilevata dalla Corte d'appello;
  • erronea applicazione dell'art. 337-sexies c.c., per aver confermato l'assegnazione pur essendo venute meno le esigenze di tutela dell'habitat domestico rispetto a figli che avevano completato il percorso di crescita;
  • travisamento della prova in ordine all'elemento della coabitazione;
  • vizio di motivazione contraddittoria e illogica quanto all'allontanamento della figlia dalla casa familiare.

La Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo, con assorbimento degli altri.

La decisione della Cassazione e il principio di diritto

La Prima Sezione civile ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione, ritenendo che il giudice di merito non avesse correttamente applicato i principi consolidati in materia.

La Corte ha preliminarmente ribadito che l'assegnazione della casa familiare — prevista dall'art. 337-sexies c.c. (già art. 155-quater c.c.) — risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini familiari, e che essa è opponibile al terzo acquirente solo finché perdura l'efficacia della pronuncia giudiziale che la dispone.

Nel passare all'applicazione concreta, la Cassazione ha enunciato il seguente principio:

Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegnazione della casa coniugale in favore del genitore convivente con figli maggiorenni, il giudice del merito è tenuto a valutare, con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'avanzare dell'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere dell'assegnazione.

L'autosufficienza economica del figlio maggiorenne deve essere desunta non solo dall'entità del reddito attualmente percepito, ma anche dal titolo di studio conseguito, dalla qualificazione professionale raggiunta e dall'età: il completamento del percorso universitario con conseguimento di una borsa di dottorato e un'entrata superiore a mille euro mensili integrano indici significativi di autonomia economica, rendendo irrilevante l'eventuale insufficienza del reddito salvo allegazione e dimostrazione dell'impossibilità concreta di reperire un'occupazione più remunerativa.

In altri termini, la Corte ha chiarito che:

  • non è necessario un lavoro stabile a tempo indeterminato: è sufficiente un reddito che garantisca il soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita;
  • l'obbligo di mantenimento — e, per derivazione, il diritto all'assegnazione della casa familiare — non può protrarsi indefinitamente oltre ragionevoli limiti di tempo, anche in assenza di formale autosufficienza;
  • l'età anagrafica del figlio è un fattore rilevante: quanto più avanza, tanto più stringente diventa il vaglio del giudice;
  • una volta raggiunti un adeguato livello di competenza professionale e una seppur modesta entrata lavorativa, spetta al figlio — o al genitore che lo ospita — allegare e provare l'impossibilità di trovare occupazione più remunerativa, non al richiedente la revoca dimostrare il contrario.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 10301 2026

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