La presunzione di innocenza è un principio cardine del diritto penale secondo cui ogni indagato o imputato è considerato innocente fino a condanna definitiva.
Nel nostro Ordinamento la presunzione di innocenza copre l’intera vicenda processuale: un soggetto incolpato di aver commesso un reato è legalmente “presunto innocente” fin dalle prime battute delle indagini preliminari e sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
| Mercoledi 22 Aprile 2026 |
L’art.27 della Costituzione menziona proprio la Sentenza definitiva:
La persona è presunta innocente fino al termine dell’iter processuale ovvero fino a quando si è pronunciata la Corte di cassazione oppure decorrano i termini per esperire validamente le impugnazioni previste dalla Legge.
Storicamente, il principio della presunzione di innocenza nasce come reazione al sistema penale inquisitorio, ossia quello nel quale colui che giudicava non era terzo rispetto alle parti poste sullo stesso piano, ed è stato riconosciuto e recepito per la prima volta, dall’art. 9 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, approvata il 26 agosto 1789 dall’Assemblea nazionale durante la Rivoluzione francese.
Le origini di questo principio si ritrovano, tuttavia, già nel processo c.d. accusatorio dell’età Repubblicana e nel processo greco dell’Atene democratica in cui il Giudice è terzo e l’esito del processo dipende dall’esito del contraddittorio tra accusa e difesa che prospettano la loro tesi al Giudice ignaro degli atti dell’accusa.
Tale diritto è stato sancito dall'art. 27 della Costituzione e, a livello europeo, dall’art 6 della CEDU ed impone l'onere della prova a carico dell'accusa e garantisce un trattamento non colpevolista durante il processo.
L’art 111 della Costituzione ha, inoltre, sancito la terzietà del Giudice nel c.d. Giusto Processo
Una recente normativa Europea, la Direttiva 2016/343 UE, mira a proteggere la figura dell'indagato dalla gogna mediatica, limitando la diffusione di informazioni non necessarie da parte delle Autorità.
La Direttiva stabilisce i diritti fondamentali di una persona indagata o imputata in un procedimento penale:
innocenza finché non ne viene dimostrata la colpevolezza
I paesi dell’Unione europea (UE) devono adottare misure per garantire che le dichiarazioni pubbliche da parte delle autorità e le decisioni giudiziarie (diverse da quelle sulla colpevolezza) non si riferiscano alla persona come colpevole;
i paesi dell’UE devono adottare misure per garantire che le persone indagate o imputate non siano presentate come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica;
onere della prova per l’accusa;
diritto di rimanere in silenzio e di non autoincriminarsi;
diritto di presenziare al proprio processo; tuttavia, un processo può essere celebrato in assenza dell’indagato o imputato, qualora una di queste condizioni sia soddisfatta:
la persona sia stata informata a tempo debito del processo e delle conseguenze di una mancata comparizione;
la persona abbia conferito mandato a un difensore, nominato da lei o dallo Stato, per rappresentarla in giudizio
Inoltre, la presunzione di innocenza impone al Giudice di valutare le prove in modo neutro e di assolvere se vi è il ragionevole dubbio sulla colpevolezza.
Quando pensiamo alla presunzione di innocenza dobbiamo sempre fare riferimento ad una doppia distinzione: presunzione di innocenza come regola di giudizio e presunzione di innocenza come regola di trattamento.
Riguardo alla prima, parlare di regola di giudizio significa escludere qualsiasi opinione preconcetta, ovvero stabilire la legittimità della pretesa dell’incolpato che l’Autorità Giudiziaria, sia essa l’Accusa che il Giudice, non abbiano alcun approccio precostituito nella lettura degli elementi della vicenda ovvero che ispirino il loro intervento inquirente e giudicante non già alla ricerca della colpevolezza ma alla ricostruzione dei fatti da accertare.
Il temine “preconcetta” é il termine che compare in un Libro verde della Commissione Europea in tema di presunzione di innocenza.
Escludere opinioni preconcette vuol dire adottare un metodo ben preciso, il metodo della neutralità del ricercatore: la ricerca giudiziale si deve svolgere come se l’imputato fosse innocente, poiché la notitia criminis deve rappresentare per l’Autorità procedente solo un’ipotesi da verificare, da cui non può trarsi alcuna supposizione di colpevolezza.
La supposizione, definita già nell’800 quale pericoloso “atto della mente”, significa dare per scontato e in un procedimento penale nulla deve essere dato per scontato, potendo causare, in alcuni casi, un grave errore giudiziario come ci insegna la cronaca.
Pertanto, le investigazioni ed il Giudizio devono essere attuati reputando la persona innocente.
La neutralità riguarda anche e soprattutto il metodo ovvero con l’obbiettivo di adottare una precisa scelta metodologica che dovrebbe garantire la soluzione finale ossia l’attribuzione di una eventuale responsabilità penale partendo da una ipotesi accusatoria del fatto reato attuando un procedimento psicologico ricostruttivo ispirato, non già al reperimento degli elementi ad hoc per provare la responsabilità dell’incolpato, ma alla obbiettiva individuazione delle cause e dell’ effettivo autore del crimine.
Inoltre, é importante sottolineare che il P.M., nella fase delle indagini preliminari, ha il dovere previsto dalla legge (art. 358 c.p.) di indagare a fondo al fine di trovare anche eventuali elementi a discarico dello indagato.
La posizione del Giudice è tale da richiedere sempre una neutralità metodologica rispetto all’Accusa.
Per quanto riguarda poi l’onere della prova, essendo l’imputato considerato innocente fino alla condanna definitiva, ciò comporta che sia il Pubblico Ministero a dover provare la colpevolezza dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio e non l’imputato a dover provare la propria innocenza, sebbene possa comunque difendersi provando con le indagini difensive per il reperimento e la documentazione della prova che contraddica e sconfessi la tesi accusatoria, non limitandosi così la difesa ad indebolire e contraddire gli elementi dedotti dell’accusa a sostegno della colpevolezza.
Il nuovo disegno di legge sulla presunzione d’innocenza
In questo quadro di riferimento si inserisce un nuovo DDL presentato il 14 aprile alla Camera finalizzato a modificare l’art. 545 c.p.p. che, com’è noto, regolamenta la pubblicazione della sentenza (penale), unitamente ad altre disposizioni riguardanti le garanzie spettanti all’imputato in relazione alla presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva, vale a dire il progetto normativo A.C. 231. (v. commento Di Tullio in Riv Diritto.it 16/4/2026)
Tale proposta avrebbe, da una parte, la finalità di “ricordare a tutti gli operatori della giustizia, ai professionisti dell’informazione e, sopratutto, ai cittadini che la legge fondante della nostra Repubblica ha stabilito garanzie irrinunciabili a tutela della persona umana” (Relazione di accompagnamento del disegno di legge A.C. 231, in camera.it, p. 2), dall’altro, essa intenderebbe tutelare il lavoro dei Magistrati, che potrebbero svolgere con maggiore serenità la propria essenziale e delicatissima funzione a tutela della giustizia nella sua più alta accezione, sapendo di esercitare il ministero affidato loro dalla legge in un contesto di garanzia non solo formale, ma anche e soprattutto sostanziale” (ibidem,2).
La modifica all’art. 545 del codice di procedura penale
L’art. 3 del disegno di legge A.C. 231 dispone quanto segue: “1. Dopo il comma 1 dell’articolo 545 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «1-bis. In caso di sentenza non definitiva di condanna, il presidente o il giudice del collegio dà altresì lettura della seguente formula: “La presente sentenza è soggetta a impugnazione nei modi e nei termini previsti dalla legge. Ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione, l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”»”.
Tal che, per effetto di tale innesto normativo, laddove venisse approvato, verrebbe richiesto che la formula “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”, unitamente alle parole “La presente sentenza è soggetta a impugnazione nei modi e nei termini previsti dalla legge”, siano lette “dal magistrato, unitamente al dispositivo della sentenza” (Relazione di accompagnamento del disegno di legge A.C. 231, in camera.it, p. 2).
Affissione di un’insegna nelle aule di udienza dei procedimenti penali
L’art. 1 del disegno di legge A.C. 231, nello statuire, da una parte, che, nelle “aule di udienza dei procedimenti penali è affissa un’insegna recante il seguente testo: «L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva (articolo 27 della Costituzione)»” (primo comma), dall’altra, che l’“insegna di cui al comma 1 ha dimensioni adeguate ed è collocata in posizione tale da essere agevolmente visibile dai banchi riservati all’organo giudicante, al pubblico ministero, all’imputato e al pubblico” (secondo comma), fa sì che si richieda che siano scritte nelle aule di giustizia le parole “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva” (Relazione di accompagnamento del disegno di legge A.C. 231, in camera.it, p. 2), il che dovrà avvenire attraverso dimensione adeguate a tale scopo, mediante il collocamento dell’insegna che reca codesta dicitura in una posizione visibile per tutte le parti del processo penale.
L’art. 2 del disegno di legge A.C. 231 statuisce quanto sussegue: “1. In calce alle sentenze non definitive di condanna è inserita, nella pagina finale e nello stesso carattere tipografico adottato per il provvedimento, la seguente formula: «La presente sentenza è soggetta a impugnazione nei modi e nei termini previsti dalla legge. Ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione, l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva».
2. L’eventuale intervenuta definitività della sentenza è annotata dal cancelliere a margine della stessa”.
Di conseguenza, alla luce di siffatta proposta di legge, ci si propone di “scrivere (…) in calce alle sentenze che l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva” (Relazione di accompagnamento del disegno di legge A.C. 231, in camera.it, p. 2), il che dovrà avvenire attraverso l’inserimento della frase citata nella pagina finale e nello stesso carattere tipografico adottato per il provvedimento.
Queste sono, in sostanzA, le novità contemplate del nuovo disegno di legge che potrebbe apparire di poco conto se non toccasse temi cari al diritto di informazione ed alla tutela della dignità della persona sebbene raggiunta da una condanna.
Negli ultimi tempi i mass media hanno trasformato la giustizia in uno spettacolo indegno, portando nelle nostre case notizie di indagini e processi attraverso giornali e telegiornali, salotti televisivi e talk show.
E non si tratta, purtroppo solo di fare informazione o cronaca giudiziaria, bensì di fornire una rappresentazione spettacolarizzata dove la corretta descrizione dei fatti viene sacrificata all’audience.
In tal modo si avvia una sorta di processo parallelo incurante delle regole e delle garanzie individuali, facendo leva sull’indignazione morale del pubblico e generando una volontà punitiva che prescinde dal principio di non colpevolezza riconosciuto dalla nostra Costituzione.
Nel “tribunale mediatico” il diritto rischia di rimanere imbrigliato nel giudizio dell’Opinione pubblica, che trasforma automaticamente l’indagato in colpevole, negandogli sia il diritto alla presunzione d’innocenza, ma anche molti altri diritti fondamentali.
Sta di fatto che i mass media si concentrano su alcuni crimini commessi, e, facendo leva sulla curiosità morbosa popolare, ne fanno materia di processi paralleli celebrati sulle pagine dei giornali o sugli schermi delle televisioni, così avviando processi-spettacolo offerti a un pubblico di lettori o spettatori avidi di coinvolgersi nelle vicende processuali non solo come osservatori distaccati ma, sempre più spesso, tifando per l’uno o l’altro dei protagonisti dello spettacolo mediatico, sempre più ricco di colpi di scena.
È un fenomeno mediatico che, di per sé, non appartiene al mondo del diritto, ma piuttosto a quello della comunicazione, del costume, della cultura di massa che, tuttavia, assume contorni così estese e profonde con la realtà della giustizia penale, che gli stessi giuristi non mancano di farne materia delle loro riflessioni.
E’ così che è emerso un nuovo concetto giuridico ossia quello del c.d. “Processo mediatico” ma anche, in senso negativo, quello dell’avvento di una sorta di “circo mediatico-giudiziario” per descrivere gli intrecci e i condizionamenti reciproci fra giustizia penale e comunicazione di massa che, tuttavia, possono dare luogo a qualcosa di molto discutibile, sul piano della difesa dei diritti individuali.
Se è vero che i professionisti dell’informazione abbiano il diritto (e anche il dovere) di trasmettere al pubblico notizie e commenti sui processi in corso, non appare sostenibile la diffusione di immagini, interviste e prove raccolte sul campo anche attraverso le testimonianze di malati di protagonismo e, spesso, di mitomani.
Tutto questo contrasta con la trasparenza della Giustizia e dei modi in cui essa viene esercitata, che costituisce il presupposto perché essa svolga la sua funzione di garantire l’ordinata e pacifica convivenza sociale, ed ancor più nel campo della Giustizia Penale in cui viene esercitata la potestà punitiva dello Stato.
Da quanto innanzi esposto emerge la necessità di porre limiti alla Giustizia Mediatica per evitare che una totale e indiscriminata conoscenza pubblica dei fatti del processo pregiudichi obiettivi e valori che meritano di essere salvaguardati.
La divulgazione di fatti e commenti relativi al processo va contemperata col giusto rispetto che si deve alla riservatezza e all’onore delle persone coinvolte a vario titolo nelle indagini, con particolare riguardo ai Familiari delle Vittime che, in quanto tali, meritano il massimo rispetto.
In questo scenario trova la sua collocazione la tutela dei valori garantisti che subiscono danni dalle più discutibili pratiche del “processo mediatico” poiché si pone in discussione il loro diritto ad un processo “giusto” dinanzi ad un Giudice Terzo, così come sancito dall’art 111 della Costituzione.
Questo principio assicura che la ricerca della verità non sia viziata da preconcetti, garantendo il rispetto della dignità della persona durante tutto l'iter giudiziario conseguibili attraverso correttivi alla normativa vigente, come si propone il DDL in commento.
Non resta dunque che attendere di vedere se codesto progetto normativo verrà approvato, così com’è, da parte di ambedue i rami del Parlamento.