Abstract: La Corte d'Appello di Ancona ha stabilito che i messaggi vocali inviati da una lavoratrice in un gruppo WhatsApp chiuso, composto esclusivamente da colleghi di reparto, costituiscono corrispondenza privata tutelata dall'art. 15 Cost. e non possono essere utilizzati dal datore di lavoro a fini disciplinari, nemmeno se portati a sua conoscenza da un partecipante alla chat. La sanzione disciplinare irrogata è pertanto illegittima.
| Giovedi 2 Aprile 2026 |
Tizia, addetta al reparto pescheria di un punto vendita Conad gestito dalla società Alfa, veniva raggiunta da due contestazioni disciplinari per avere inviato numerosi messaggi vocali tramite un gruppo WhatsApp interno al reparto — denominato con il nome del gruppo e composto da soli cinque colleghi — nel corso di una polemica insorta con la capo reparto e la capo negozio riguardo a modifiche dell'orario di lavoro non gradite.
Secondo la prospettazione datoriale, i messaggi contenevano espressioni offensive verso i superiori gerarchici, giudizi denigratori sulla qualità e freschezza del pesce in vendita e frasi lesive dell'immagine commerciale dell'impresa. Al termine del procedimento disciplinare ex art. 7 l. n. 300/1970, la società irrogava alla lavoratrice la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per cinque giorni.
La società Alfa adiva il Tribunale di Ancona per ottenere la declaratoria di legittimità della sanzione. La lavoratrice resisteva, contestando la rilevanza disciplinare dei messaggi, il carattere ritorsivo della sanzione (ella era anche delegata sindacale), l'illegittimità del successivo trasferimento ad altro reparto e la natura privata e riservata della chat.
Il Tribunale, nell'accogliere il ricorso del datore di lavoro, confermava la proporzionalità della sanzione, richiamando anche la violazione del regolamento interno sull'uso del cellulare durante il lavoro; rigettava la domanda riconvenzionale sul cambio di reparto, ritenendolo espressione del legittimo ius variandi datoriale ex art. 2103 c.c.
Tizio impugnava la sentenza articolando due motivi principali:
La Corte accoglie l'appello, riformando integralmente la sentenza di primo grado e dichiarando illegittima la sanzione disciplinare, focalizzandosi sulla questione della utilizzabilità disciplinare dei messaggi vocali.
La Corte evidenzia quanto segue:
punto di partenza è la qualificazione della chat: un gruppo WhatsApp "chiuso", a partecipazione selezionata, composto da soli cinque colleghi di reparto, privo di soggetti riconducibili alla dirigenza: una simile comunicazione integra corrispondenza privata ai sensi dell'art. 15 Cost., indipendentemente dal mezzo tecnico utilizzato;
la Corte Costituzionale (sent. n. 170/2023) ha già equiparato i messaggi WhatsApp a lettere o biglietti chiusi, sottolineando come la riservatezza sia assicurata dall'accessibilità ai soli destinatari determinati mediante dispositivi protetti da codici personali.
i messaggi erano stati portati a conoscenza dell'azienda da una partecipante alla chat (la capo reparto), non da un'intercettazione: tale circostanza non fa venir meno la tutela costituzionale: la rivelazione del messaggio da parte di un co-destinatario integra comunque una violazione della segretezza della corrispondenza, e che tale violazione non può legittimare l'uso disciplinare del contenuto comunicativo:
il suddetto principio vale anche quando il linguaggio utilizzato sia gravemente offensivo: la gravità delle espressioni non degrada, di per sé, la comunicazione privata in comunicazione disciplinarmente rilevante;
non è possibile peraltro ricondurre l'acquisizione dei messaggi ai poteri di controllo datoriale ex art. 4 St. lav.: i vocali erano stati inviati dal telefono personale della lavoratrice, estraneo all'organizzazione aziendale, e non risultava adottata alcuna preventiva informativa sui controlli né rispettate le garanzie procedurali e sostanziali previste dalla normativa e dalla giurisprudenza interna e sovranazionale.
pertanto, in sintesi, il contenuto di messaggi vocali inviati tramite telefono personale, in un ambito comunicativo ristretto e non destinato alla diffusione esterna, non può essere elevato a fonte di responsabilità disciplinare, neppure ove caratterizzato da espressioni sconvenienti od offensive, difettando in radice il presupposto della legittima acquisizione della prova.
I messaggi vocali scambiati all'interno di un gruppo WhatsApp composto esclusivamente da colleghi di lavoro, inviati da telefono personale del lavoratore, in un contesto chiuso e non destinato alla diffusione esterna, costituiscono corrispondenza privata tutelata dall'art. 15 Cost. Il datore di lavoro non può utilizzarli a fini disciplinari, nemmeno qualora ne sia venuto a conoscenza per iniziativa di un partecipante alla chat, e ciò indipendentemente dalla gravità del linguaggio utilizzato, non potendo la gravità delle espressioni degradare la comunicazione privata in comunicazione disciplinarmente rilevante.