Revisione dell'assegno di divorzio: cosa si intende per giustificati motivi sopravvenuti?

Revisione dell'assegno di divorzio: cosa si intende per giustificati motivi sopravvenuti?

Con l'ordinanza n. 1983 del 24 gennaio 2022 la Corte di Cassazione chiarisce quaii siano i "giustificati motivi sopravvenuti" che possano giustificare la revoca o la revisione in peius del'assegno di divorzio.

Giovedi 24 Febbraio 2022

Il caso: Il Tribunale di Nola rigettava l'istanza di modifica delle condizioni di divorzio avanzata da Tizio, ed in particolare la richiesta di revoca dell'assegno divorzile, disposto con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale, in favore dell'ex moglie Mevia dell'ammontare di Euro 940,80 mensili.

La Corte d'Appello, in accoglimento del reclamo, statuiva che:

- nulla è dovuto all'ex moglie a titolo di assegno divorzile, essendo acclarata la stabile convivenza di quest'ultima con il suo compagno ed essendo irrilevante che detta convivenza fosse o meno nota all'epoca del precedente giudizio di revisione conclusosi nel 2009;

- può costituire legittima causa di revisione degli accordi il condivisibile nuovo orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale non è piu' considerata necessaria la prova della modifica in melius delle condizioni economiche dell'avente diritto per effetto della convivenza more uxorio, purche' quest'ultima sia caratterizzata da stabilita' e continuita', si' da rescindere ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale.

Mevia ricorre in Cassazione, deducendo, per quel che qui interessa, che:

-  un nuovo orientamento giurisprudenziale non puo' costituire un fatto nuovo sopravvenuto ex L. n. 898 del 1970, ex articolo 9,

- ricorre la violazione di detta norma, essendo stato accertato che la sua convivenza more uxorio fosse gia' sussistente all'epoca del primo giudizio di revisione, conclusosi nel 2009. 

Per la Cassazione la censura è fondata; nel merito la Corte osserva che:

1)  in tema di revisione dell'assegno divorzile, ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 9, il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene agli elementi di fatto e rappresenta il presupposto necessario che deve essere accertato dal giudice perche' possa procedersi al giudizio di revisione dell'assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali;

2) ne consegue che consentire l'accesso al rimedio della revisione attribuendo alla formula dei "giustificati motivi" un significato che includa la sopravvenienza di tutti quei motivi che possano far sorgere un interesse ad agire per conseguire la modifica dell'assegno, ricomprendendo tra essi anche una diversa interpretazione delle norme applicabili avallata dal diritto vivente giurisprudenziale, e' opzione esegetica non percorribile poiche' non considera che la funzione della giurisprudenza e' ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della "regula iuris", non gia' creativa della stessa;

3) la Corte d'appello non si e' attenuta ai suesposti principi, sia perche' ha attribuito rilevanza, quale fatto nuovo sopravvenuto, a diversa interpretazione delle norme applicabili avallata dal diritto vivente giurisprudenziale, sia perche', in base a quanto affermato dalla stessa Corte territoriale, la reclamata aveva dedotto che la relazione sentimentale esisteva gia' al tempo del divorzio, e quindi non si trattava di un fatto sopravvenuto, laddove il marito, sul quale ricadeva l'onere, non aveva offerto nei giudizi di merito alcuna prova di segno contrario, sotto tale profilo.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.1983 2022

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