Con la sentenza n. 17102 del 10 giugno 2019 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito al carattere autonomo della domanda per il riconoscimento di un assegno di divorzio rispetto al giudizio per lo scioglimento del vincolo matrimoniale, nel quale la prima sia stata dichiarata inammissibile perchè tardiva.
Venerdi 28 Giugno 2019 |
Il caso: La Corte di appello rigettava il reclamo proposto da C. avverso l'ordinanza con cui il Tribunale aveva disatteso la richiesta di assegno proposta ex art. 9 L. 898/1970 nei confronti dell'ex coniuge T., dopo che la medesima domanda era stata dichiarata tardiva nel giudizio di divorzio.
Per i giudici di appello era necessario che a sostegno della domanda, pur proponibile in via autonoma nell'ambito di un giudizio di modifica ex art. 9 L. 898/70, dovessero concorrere fatti nuovi, sopravvenuti alla sentenza di divorzio e capaci di incidere sull'assetto patrimoniale dei rapporti tra le parti.
Nel caso in esame, il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte della ricorrente era circostanza già presente al momento della presentazione della domanda di divorzio e non costituiva pertanto un “fatto nuovo sopravvenuto”.
C. ricorre in Cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione di legge, in relazione agli artt. 5 comma 6 e 9, comma 1 L.898/70: per la ricorrente:
- la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che il coniuge, la cui domanda di assegno ex art. 5 delle L.div. era stata dichiarata inammissibile perchè tardiva, può agire per il relativo riconoscimento solo i caso di sopravvenienza di giustificati motivi;
- i giudici del reclamo avrebbero così disapplicato il principio sul carattere autonomo della domanda di riconoscimento dell'assegno di divorzio e sulla sua proponibilità in epoca successiva a quella di scioglimento del matrimonio;
- peraltro, negando l'ingresso alla domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile formulata per la prima volta dalla ricorrente in applicazione dello sbarramento dei motivi sopravvenuti ex art. 9 L. 898/70, i giudici del reclamo avrebbero precluso alla ricorrente l'esercizio del diritto di azione e l'effettività della sua tutela.
La Cassazione, nell'accogliere il ricorso, precisa quanto segue:
a) sul punto la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la domanda di corresponsione di un assegno periodico di divorzio ex art. 5 L. 898/70 abbia carattere autonomo rispetto a quella di scioglimento del matrimonio;
b) pertanto, ove non ritualmente avanzata, può essere proposta in un successivo giudizio, senza che a ciò sia di ostacolo l'intervenuta pronuncia di scioglimento del vincolo;
c) di conseguenza, là dove la domanda di riconoscimento dell'assegno ex art. 5 L. 898/70 venga proposta successivamente al giudizio di divorzio, le condizioni per il suo accoglimento restano quelle stabilite dall'art. 5 della l. div.;
d) la scelta del rito per la modifica dell'assegno di divorzio ex art. 9 L. 898/70 non comporta che le condizioni previste per tale modificazione siano applicabili anche nelle ipotesi in cui l'assegno di divorzio sia domandato per la prima volta;
e) peraltro, nel caso in esame, in sede di accertamento sullo status non si è formato il giudicato sul carattere non dovuto dell'assegno, e non perchè la domanda non fosse stata proposta, ma perchè, proposta, essa è stata dichiarata inammissibile per tardività: per ragioni di rito per l'assegno divorzile non vi è stata pronuncia sul merito.