Il difensore di fiducia dell'imputato è avvisato tardivamente dell'udienza e non compare: conseguenze

A cura della Redazione.
Il difensore di fiducia dell'imputato è avvisato tardivamente dell'udienza e non compare: conseguenze

In caso di assenza del difensore di fiducia per omessa e/o tardiva notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione il giudice non può nominare un difensore d'ufficio

Giovedi 24 Febbraio 2022

In tal senso si è espressa la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 5866/2022.

Il caso: Con sentenza del 12 ottobre 2020 la Corte di appello di Napoli, in sede di giudizio di rinvio a seguito di pronuncia della Corte di Cassazione, confermava la decisione di condanna emessa nei confronti di Tizio dal Tribunale di Salerno il 3 febbraio 2012, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Salerno il successivo 8 aprile 2014, in ordine ai reati di cui agli artt. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 (capo A); 10 e 14 I. n. 497 del 1974 (capo B).

Tizio, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per Cassazione, lamentando che:

- l'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione è stato notificato al suo difensore, a mezzo di posta elettronica certificata, solo in data 9 ottobre 2020, e cioè due giorni prima della celebrazione del giudizio di appello (12 ottobre 2020), in tal maniera violando il termine per comparire, non inferiore a venti giorni, previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., a pena di nullità ex art. 178, lett. c, cod. proc. pen.;

- non avendo letto il messaggio, anche perché inviatogli a mezzo posta durante il fine settimana, il difensore non aveva potuto partecipare all'udienza, senza che tale vizio di notifica fosse stato rilevato dalla Corte territoriale;

- ciò inficerebbe la legittimità della decisione pronunciata, di cui, pertanto, viene chiesto l'annullamento.

Per la Cassazione la censura è fondata:

a) risulta dagli atti che il difensore di fiducia dell'imputato ha effettivamente ricevuto notifica del decreto di citazione a giudizio per l'udienza fissata dinanzi alla Corte d'appello, dove è comparso un difensore nominato di ufficio, in termini assolutamente tardivi, di fatto rendendone impossibile la partecipazione al giudizio;

b) l'omessa notifica - cui è, di fatto, equiparabile la concreta ipotesi in esame - del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell'imputato integra una nullità assoluta insanabile, in quanto l'ipotesi di mancanza di difesa tecnica, sanzionata dall'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., si realizza non solo nel caso estremo in cui il dibattimento si svolga in assenza di qualunque difensore, ma anche nel caso in cui il difensore di fiducia non presente, perché non avvisato, venga sostituito dal difensore di ufficio, in quanto tale nomina da parte del giudice non pone rimedio alla lesione del diritto dell'imputato di essere assistito, nei casi in cui l'assistenza tecnica è obbligatoria, dal "suo difensore", come dispone testualmente l'art. 179, comma l, cod. proc. pen.

Decisione: annullamento della sentenza senza rinvio.

Allegato:

Cassazione penale sentenza n. 5866 2022

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