Il rimborso delle spese della CTU anticipate da una parte nel corso di un giudizio deve essere richiesto nell’ambito dello stesso procedimento, non essendo possibile procedere con la richiesta in un separato giudizio.
Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27758, pubblicata il 22 novembre 2017, con la quale ha affermato il seguente principio di diritto: “In materia di liquidazione dei compensi al c.t.u., poiché tanto il provvedimento di anticipazione quanto quello di liquidazione finale emesso a conclusione del giudizio fanno parte del processo in cui questi è nominato, la parte che ha anticipato il compenso non può promuovere un separato giudizio per il recupero delle somme a lui spettanti, ma è tenuta a far valere le proprie ragioni nella stessa sede, eventualmente chiedendo al giudice anche il rimborso delle spese sostenute per sollecitare, nei confronti delle altre parti, la restituzione della quota a lui spettante".
IL CASO: Nel corso di un giudizio svoltosi innanzi al Giudice di Pace, promosso contro una compagnia di assicurazioni, veniva disposta una consulenza tecnica d’ufficio e l’acconto riconosciuto al consulente veniva posto provvisoriamente a carico di tutte le parti in via solidale. L’acconto veniva anticipato da una sola parte. Prima della conclusione del giudizio, la parte che aveva provveduto al versamento dell’intera somma liquidata dal Giudice chiese formalmente all’altra parte il rimborso della quota parte. Non avendo avuto riscontro incaricava un legale il quale inviò all’assicurazione, a mezzo di lettera raccomandata, la richiesta del rimborso della suddetta somma e il pagamento dell’importo di euro 100,00 a titolo di rimborso spese legali. Il Giudizio davanti al Giudice di Pace si concluse con la soccombenza della società di assicurazioni, la quale veniva condannata al pagamento integrale delle spese di giudizio, ivi comprese quelle della c.t.u., che venivano versate dalla soccombente. Prima che si concludesse il giudizio, la parte che aveva anticipato le spese della consulenza tecnica conveniva l’assicurazione in un separato giudizio nel quale veniva chiesta la condanna di quest’ultima alla restituzione della somma anticipata oltre alla rifusione della somma di euro 100,00 per la lettera raccomandata di sollecito e il rimborso delle spese postali per l’invio della stessa. La domanda veniva dichiarata improcedibile o comunque cessata la materia del contendere e l’attore veniva condannato al pagamento delle spese del giudizio. La sentenza veniva confermata in sede di appello con condanna dell’appellante, originario attore, anche al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 c.p.c. Avverso la sentenza di secondo grado, il cittadino proponeva ricorso per Cassazione deducendo la violazione e la falsa applicazione del principio di diritto secondo cui e' precluso il frazionamento giudiziale di un medesimo credito.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento ha, sulla scorta del suddetto principio di diritto, dichiarato il motivo infondato, evidenziando che:
1. le vicende relative alla liquidazione dei compensi al c.t.u. fanno parte del processo in cui questi è nominato, pertanto il ricorrente l'odierno avrebbe potuto (e dovuto) attendere che il giudizio si concludesse formulando in quella sede non solo il rimborso dell'anticipo versato, ma anche la restituzione delle ulteriori spese sostenute per sollecitare, nei confronti delle altre parti, la restituzione della quota a lui spettante. Qualora la richiesta della somma anticipata per sollecitare il rimborso non fosse stata accolta nel provvedimento finale di liquidazione delle spese, avrebbe potuto impugnarla con l'appello;
2. Quindi, l’aver intrapreso un diverso e separato giudizio per chiedere il rimborso di quanto anticipato e delle spese legali necessarie per il recupero (lettera raccomandata), senza attendere la conclusione del primo giudizio e che il Giudice stabilisse a carico di chi quell'onere dovesse essere posto in via definitiva, configura un indebito frazionamento del credito con sostanziale abuso dello strumento processuale.
Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 27758 del 22/11/2017