Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 27758 del 22/11/2017

Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 27758 del 22/11/2017
Martedi 28 Novembre 2017
Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

Inserisci la tua email e clicca su Entra (se non sei ancora iscritto ti sarà richiesto di attivare l'email).
L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Informativa sulla Privacy


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -

Dott. RUBINO Lina - Consigliere -

Dott. CIRILLO Francesco Maria - rel. Consigliere -

Dott. DELL’UTRI Marco - Consigliere -

Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17011/2016 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 9, presso lo studio dell'avvocato MAURO BOTTONI, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

GENERALI ITALIA SPA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 25972/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 31/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Svolgimento del processo

1. S.S. e la Generali Italia s.p.a. furono parti contrapposte in un giudizio davanti al Giudice di pace di Roma, nel corso del quale fu disposta una c.t.u. con attribuzione al c.t.u. nominato di un anticipo di Euro 500 più IVA, posto provvisoriamente a carico di tutte le parti in via solidale. Nel corso di quel giudizio il S. anticipò la somma per conto di tutte le parti. Prima ancora che quel giudizio fosse concluso in primo grado, egli chiese formalmente alla società di assicurazione il rimborso della quota parte, pari ad Euro 157,40 e, non avendo avuto risposta, diede incarico ad un legale di redigere una lettera raccomandata a quel fine, attività per la quale egli indicò un ulteriore esborso di Euro 100.

Conclusosi quindi il giudizio davanti al Giudice di pace con soccombenza della società di assicurazioni, questa fu condannata all'integrale rifusione delle spese di giudizio, ivi comprese quelle di c.t.u., e provvide al relativo pagamento.

2. Prima ancora che tale giudizio si concludesse, il S. convenne in giudizio la Generali Italia s.p.a., davanti al Giudice di pace di Roma, affinchè fosse condannata alla restituzione della somma di Euro 157,40 suindicata, nonchè alla rifusione dell'ulteriore somma di Euro 100 per la lettera raccomandata di sollecito e di Euro 5 per spese postali. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.011 secondi