Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la importante sentenza n. 27199 del 16/11/2017 fa chiarezza in merito al contenuto dell'atto di appello in relazione all'obbligo di specificità dei motivi ex art. 342 cpc
Lunedi 27 Novembre 2017 |
Il caso: una società di leasing proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, che, in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato la società stessa al pagamento delle spese di lite; la Corte d'appello dichiarava inammissibile il gravame per violazione dell'art. 342 cpc in quanto l'atto di appello non conteneva "una sia pur sintetica disamina e confutazione delle molteplici argomentazioni poste a base della sentenza impugnata".
La società di leasing proponeva ricorso per cassazione: la Terza Sezione Civile della Corte disponeva la trasmissione degli atti al Primo Presidente per la trattazione di due questioni di massima di particolare importanza:
a) la prima, relativa alla rilevanza, ai fini dell'improcedibilità del ricorso, della presenza della copia notificata della sentenza impugnata, prodotta da parte diversa dal ricorrente;
b) la seconda, relativa all'esatta interpretazione dell'art. 342 c.p.c nel testo novellato dal D.L. 22/06/2012 n. 83 art. 54, conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
Le Sezioni Unite, con la sentenza in commento, decidono entrambe le questioni nei seguenti termini:
a) Procedibilità del ricorso: nel giudizio di cassazione deve escludersi la sanzione della improcedibilità di cui all'art. 369 cpc, comma 2, n. 2), del ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.
b) Interpretazione dell'art. 342 cpc : le Sezioni Unite preliminarmente osservano quanto segue:
il testo attualmente vigente non contiene più il riferimento all'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi specifici di impugnazione presente nel testo precedente, ma dispone che "la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”;
alcune sentenze, pur richiedendo all'appellante di "individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum", hanno escluso che il nuovo testo normativo imponga alla parte di compiere le proprie deduzioni in una determinata forma, magari ricalcando la decisione impugnata ma con diverso contenuto;
altre sentenze hanno richiesto all'appellante una specificità ben maggiore, rilevando che l'impugnazione deve, per non essere inammissibile, offrire una "ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice";
altre pronunce hanno invece letto le nuove disposizioni nel senso che la parte appellante deve affiancare alla parte volitiva dell'impugnazione anche una parte argomentativa, "che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice";
Le Sezioni Unite, dopo aver ricordato i precedenti giurisprudenziali in materia, evidenziano che:
il nuovo testo degli artt. 342 e 434 cit. esige che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze: se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge;
di conseguenza, così come può anche non sussistere alcuna violazione di legge, se la questione è tutta in fatto, analogamente può porsi soltanto una questione di corretta applicazione delle norme, magari per presunta erronea sussunzione della fattispecie in un'ipotesi normativa diversa;
nell'atto di appello deve quindi affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado.;
ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado;
però l'individuazione di un "percorso logico alternativo a quello del primo giudice", non dovrà necessariamente tradursi in un "progetto alternativo di sentenza": il legislatore non ha inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio;
la parte appellante deve porre il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili, senza però il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate;
l'appello è rimasto una revisio prioris instantiae: i giudici di secondo grado sono chiamati ad esercitare tutti i poteri tipici di un giudizio di merito, se del caso svolgendo la necessaria attività istruttoria, senza trasformare l'appello in una sorta di anticipato ricorso per cassazione;
Le Sezioni unite quindi pervengono al seguente principio di diritto:
“Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22/06/2012 n. 83 art. 54, conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Cassazione civile Sez. Unite Sentenza n. 27199 del 16/11/2017