Detenute in gravidanza: l’illegittimità della sospensione facoltativa della pena

Detenute in gravidanza: l’illegittimità della sospensione facoltativa della pena

L’Ufficio di Sorveglianza di Bologna, con Decreto emanato il 9/9/2025 n.6960/2025 dal Giudice dott. Ezio Romano, è intervenuto per chiarire le ricadute del Decreto 11 aprile 2025, n. 48 in tema di esecuzione penale nei confronti delle detenute madri in stato di gravidanza.

Martedi 3 Marzo 2026

La delicata questione affrontata dall’Ufficio riguardava, in particolare, l’applicabilità della modifica normativa prevista dall’art. 15, co..1, lett. b) del citato Decreto che, modificando gli artt. 146 e 147 del C.P., ha reso sempre facoltativo il rinvio dell’esecuzione della pena per le donne condannate in stato di gravidanza o madri di figli di età inferiore ad un anno ove l’esecuzione non appaia rinviabile perché sussisterebbe «una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti», sebbene la pena possa essere scontata presso un Istituto a custodia attenuata per detenute madri (c.d. ICAM).

In effetti, il Magistrato di Sorveglianza di Bologna, con uno dei primi provvedimenti successivi alla definitiva conversione in Legge del Decreto citato, ha riconosciuto la natura sostanziale delle nuove norme, escludendone la irretroattività e ritenendone ammissibile l‘applicazione solo in relazione a fatti commessi dopo l’entrata in vigore del D.L. in questione, mentre per i fatti pregressi resterebbe applicabile l’art. 146 C.P. nella versione vigente al momento della commissione del reato.

Pertanto, atteso che la nuova normativa introdotta comporterebbe per il condannato un trattamento più severo rispetto a quello del tempus commissi delicti, le nuove norme sul differimento della pena vanno assogettate al divieto di retroattività della norma penale più sfavorevole di cui agli artt. 25,co.2 Cost. e 7 CEDU (v. il commento di A. Filisetti, Esecuzione penale nei confronti delle detenute madri e decreto sicurezza, in Giurisprudenza Penale Web,2026,1).

Invero, il Magistrato Emiliano individua le ragioni della irretroattività della modifica introdotta dal Legislatore in base a quanto sancito dalla sentenza n. 32 del 2020 della Consulta, secondo cui “le norme sull’esecuzione penale che restringono o aggravano la possibilità di accedere alle misure alternative alla detenzione incidono concretamente sulla qualità della privazione della libertà personale più che su quella quantitativa».

Il differimento della pena incide sul Diritto Umanitario mentre la scelta legislativa si sarebbe discostata dall’orientamento della Corte delle Leggi e dalla conforme giurisprudenza di legittimità, che aveva individuato nell’obbligatorietà del differimento dell’esecuzione della pena. previsto dal precedente art. 146 C.P., il punto di equilibrio tra esigenze di tutela della salute e della dignità dei soggetti vulnerabili, tra i quali rientra la madre nella fase di gestazione e nel puerperio, e quelle dell’esecuzione penale e della tutela della Collettività senza dubbi interpretativi.

Sul punto della esigenza del Legislatore di far prevalere l’interesse di difesa sociale a discapito di quello di tutela della condizione di fragilità in cui la condannata in gravidanza versa, il Magistrato sostiene che «una disciplina che rende facoltativo ciò che prima era obbligatorio modifica sensibilmente i termini costituzionali e valoriali della questione, introducendo una inedita alternativa tra differimento della esecuzione esterna e carcerazione per le donne incinte o madre puerpere, che risulterebbe impossibile nel sistema vigente».

Pertanto, secondo il Magistrato, «la riforma operata dalla nuova legge, invero, avrebbe inciso sulla norma di cui all’art. 146 c.p., modificando sensibilmente la disciplina in ordine al rapporto tra maternità ed esecuzione penale in termini certamente peggiorativi».

Merita di essere anche ricordato che la presunzione assoluta di incompatibilità tra l’Istituzione carceraria e la donna incinta o che ha partorito da meno di un anno, in base al previgente art. 146 C.P., non implicava alcuna rinuncia sine die alla relativa esecuzione, ma unicamente un temporaneo differimento per un periodo limitato al venir meno della condizione personale ostativa all’esecuzione che costituirebbe un aspetto che il Legislatore ha deliberatamente omesso di valutare.

In aggiunta, vi è un ulteriore aspetto messo in luce nel provvedimento in commento, che riguarderebbe la previsione dell’obbligo di collocamento della donna in un ICAM, in caso di ritenuta insussistenza dei presupposti per il rinvio. della esecuzione, di cui si dirà infra.

Tale modifica, secondo il Magistrato, «non muta il giudizio circa la natura peggiorativa dell’intervento normativo in quanto gli I.C.A.M. realizzano, in ogni caso, il massimo grado di privazione della libertà personale per la gestante e la puerpera, nonché del minore».

L’inasprimento della vecchia normativa potrebbe dar luogo a gravi conseguenze e non solo perché la detenzione in tali Istituti conserva un carattere spiccatamente afflittivo sia per la donna quanto per la prole senza alleviarne il disagio, ma anche perché tali strutture sono presenti in numero limitato a Torino, Milano, Venezia, Senorbì e Lauro.

Tale carenza potrebbe tradursi in una violazione del principio di “territorialità dell’esecuzione della pena” che implicherebbe una c.d. “desertificazione affettiva” affossando il precipuo interesse del minore, vera vittima del nuovo impianto normativo introdotto, come evidnziato, in maniera critica, dalla Corte delle Leggi nella sentenza n. 10 del 2014, che costituisce un principio condiviso dalla intera comunità giuridica.

Nondimeno, va sottolineato che la decisione in commento appare in linea con i dettami costituzionali, oltre che con i principi internazionali posti a presidio del preminente interesse del minore, che impongono di ritenere peggiorativa la disciplina introdotta dalla nuova normativa e la sua palese illegittimità.

Ne costituisce riprova la successiva decisione della Cass. Sez. I, sent. 4 dicembre 2025 n. 3547, con la quale anche la Suprema Corte si è pronunciata sulle modifiche apportate in materia dal c.d. Decreto sicurezza del 2025, innanzi citato, affermando, in conformità con l’opinione del Giudice Bolognese, che “la trasformazione da obbligatorio in meramente facoltativo del differimento della pena detentiva per le donne incinte può trovare applicazione alle sole condanne per fatti commessi dopo la novella, coerentemente con le coordinate ribadite dalla Consulta nella sentenza n. 32 del 2020, in materia di modifiche dell’art. 4-bis Ord. Pen. introdotte dal c.d. “decreto spazzacorrotti” e accesso ai benefici penitenziari».

La Suprema Corte ha, pertanto, confermato che i principi sanciti dalla Consulta «debbano trovare applicazione anche quando la ratio delle norme si giustifichi in ragione dell’esigenza di assicurare che i minori in tenera età possano godere di una relazione diretta con almeno uno dei due genitori che il legislatore abbia inteso perseguire individuando un beneficio del quale resta titolare il soggetto condannato».

Anche in questo caso, dunque, secondo la Corte di legittimità, per effetto dell’intervento normativo, sarebbe avvenuto un mutamento profondo della natura della pena da scontare, rendendo nient’altro che un’eventualità la possibilità di evitare la carcerazione durante la gravidanza. (!!)

Inoltre, in caso di inidoneità del domicilio proposto e di una significativa pericolosità sociale della persona condannata, rimarrebbe, comunque, valido l’indirizzo giurisprudenziale che consente di scontare la pena in un ICAM “a prescindere dall’intervenuta modifica legislativa che ha reso facoltativo e non più obbligatorio il differimento della pena per le detenute incinte”.

Tale passaggio risulta particolarmente rilevante per almeno due ordini di ragioni.

  • In primo luogo, la presa di posizione dei giudici di legittimità si pone in linea di continuità con la più recente giurisprudenza costituzionale, e consente di circoscrivere gli effetti di una modifica legislativa che, per contenuto e ispirazione, pone non pochi interrogativi sul piano della sua compatibilità con i principi fondamentali del diritto penale e della nostra Costituzione.

  • In secondo luogo, i chiarimenti forniti dalla Corte possono servire a sopire il contrasto interpretativo registrato nelle decisioni dei Giudici di sorveglianza, atteso che alcuni hanno ritenuto che la modifica del differimento dell’esecuzione della pena per le donne in stato di gravidanza debba essere assoggettata al principio di irretroattività, mentre altri l’hanno qualificata come una mera disposizione processuale applicando il principio tempus regit actum.

In definitiva la decisione emanata dalla Cassazione sarebbe in linea con un orientamento più garantista e coerente con la giurisprudenza costitu- zionale, escludendo ogni incertezza nelle decisioni per le autrici di reati antecedenti all’entrata in vigore del Decreto innanzi richiamato, sebbene non è da escludersi che la Consulta sia chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del provvedimento per le pene irrogate per fatti successivi.

  • Le Madri Detenute

A sostegno della decisione del Magistrato Felsineo occorre fare alcune considerazioni sulla detenzione femminile in generale e sui bisogni delle detenute madri (sul tema v. dello stesso autore, Le detenute madri-Riflessioni a margine della sentenza di Cogne, su questa Rivista).

Secondo il Garante dei detenuti, le donne detenute sono 1.488, pari al 4% della popolazione carceraria italiana, distribuite in 49 sezioni femminili all’interno di Case circondariali miste (ma di fatto a prevalenza maschile) mentre saarebbero solo quattro gli Istituti esclusivamente riservati alle stesse ossia quelli di Rebibbia a Roma, di Trani, Pozzuoli e della Giudecca a Venezia.

La criminalità femminile è divenuta materia di indagine e di studio solo da poco ossia da quando, negli ultimi trent'anni, le donne sono diventate protagoniste del profondo cambiamento sociale che ha interessato il nostro paese e che si è risolto nella approvazione di una serie di leggi a favore della libertà e della emancipazione delle donne: dalla procreazione controllata alla depenalizzazione dell'aborto, dal divorzio all'abrogazione del reato di adulterio femminile, con il riconoscimento di una parità - in termini di diritto di accesso a lavori prima esclusivi del mondo maschile e di parità di retribuzione - che interessa ora l'intera sfera sociale.

La maggiore visibilità che hanno ora le donne ha, tuttavia, prodotto in ambito criminale ben pochi mutamenti poiché sono gli uomini ancora i protagonisti quasi esclusivi della realtà carceraria e criminale ed è a loro dedicato il maggior numero di commenti della Dottrina, specie in tema di “suicidio” e “sovraffollamento” che caratterizzano la cronaca quotidiana

Va sottolineato come la ridotta incidenza statistica della delinquenza femminile anche se, è stato registrato un lieve aumento di tale fenomeno, ha determinato uno scarso interesse alla detenzione femminile che ha portato a trattare i problemi e le difficoltà delle donne allo stesso modo in cui vengono trattati quegli degli uomini, con una carente analisi della differenziazione dei loro bisogni e con la propensione a generalizzare anche gli eventuali problemi da proporre.

Ne deriva che molti dei problemi specifici, che sono legati alla detenzione della donna sono stati poco o male osservati e valutati come pure il suo diritto alla salute e la tutela dello stato di gravidanza e di puerperio.

Tutto ciò deriverebbe dl fatto che la partecipazione delle donne ai reati sia molto minore, escludendo una sorta di "emancipazione femminile" in ambito criminale.

È forse per questo che il diritto penitenziario ha trascurato di adeguarsi ai cambiamenti che sono avvenuti nella società in relazione ai diritti delle donne nell’ambito dell’esecuzione della pena ed al problema che più di ogni altro pesa sulle donne detenute: il problema della maternità in carcere sebbene sia divenuto consolidato, in Dottrina, l’orientamento che il rapporto madre-figlio sia di primaria importanza per lo sviluppo dei minori.

Occorre, inoltre, ricordare che nel secolo scorso nelle prime case penali femminili non era permesso tenere bambini ed, in conseguenza, se una detenuta dava alla luce un figlio in carcere, si affidava immediatamente il piccolo ad un Istituto e la madre non aveva più alcuna possibilità di vederlo né di avere qualsiasi forma di contatto col figlio.

In questo contesto, il rapporto della detenuta col proprio bambino veniva interrotto fin dall’inizio, dando per scontata l’inadeguatezza della donna ad assolvere al ruolo di madre.

Si trattava soprattutto di punire genitori che non erano buoni genitori, piuttosto che proteggere e aiutare i figli (!!) atteso che la normativa penitenziaria dell’epoca affrontava il rapporto madre-bambino sulla base dell’immagine tradizionale che vedeva la trasgressione femminile come "amoralità" e la considerava, quindi, inconciliabile con la maternità.

  • La normativa introdotta

Il Legislatore cominciò ad affrontare il problema della donna detenuta in gravidanza o la sua maternità con la previsione, nella normativa penitenziaria, di un’assistenza di specialisti per le gestanti e le puerpere e la possibilità di tenere il figlio partorito presso di sé in carcere ma solo fino al compimento del terzo anno di età.

A tali problematiche rivolsero attenzione sia l’Ordinamento Penitenziario (Legge 354/1975) ed il Regolamento di esecuzione (D.P.R. 431/1976) e, successivamente con l’inserimento, nel testo originario, con la legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'O.P.) di una disposizione che prevedeva, per alcune categorie di detenuti in regime di espiazione ordinaria della pena in carcere, tra le quali le madri di prole di età inferiore a tre anni, la possibilità di scontare la condanna subita nella forma della detenzione presso il proprio domicilio per le pene della reclusione non superiore a due anni, anche se costituenti parte residua di una maggior pena, e dell'arresto.

In seguito, il Legislatore provvide a modificava i presupposti, oggettivi e soggettivi per essere ammesse al beneficio, elevando il limite di età della prole prima a cinque anni (D.L.14 giugno 1993, n. 187 -Nuove misure in materia di trattamento penitenziario) e successivamente, a dieci anni (Legge 27 maggio 1998, n. 165-Modifiche all'art. 656 del C.P. ed all’O.P.), estendendo la detenzione domiciliare anche al padre detenuto qualora la madre fosse deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza ai figli (art. 47-ter, comma 1, lettera b) O.P.) in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 1990.

Tuttavia, una materia così delicata, richiedeva un più deciso intervento del Legislatore in quanto strettamente attinente ai diritti umani fondamentali come il diritto del bambino a stare con la propria madre ed a non subire restrizione alcuna nelle relazioni affettive e il diritto della madre a crescere i propri figli in un ambiente sano.

Nel 1997,dall’allora Ministro per le Pari opportunità, Anna Finocchiaro, venne presentato il DDL n. 4426 che diede origine alla legge 40/2001 sulle detenute madri ed al superamento della precedente normativa in base alla quale la detenzione domiciliare era prevista solo per le condannate fino a quattro anni (anche se costituenti residuo di maggior pena), se il figlio non aveva superato i dieci anni, altrimenti, se non c’erano tali condizioni, il minore poteva seguire la madre in carcere fino ai tre anni di età.

Nella Relazione Ministeriale si affermava che : "Questi bimbi innocenti soffrono quindi un doppio trauma, quello della vita reclusa fino a tre anni, e quello della separazione traumatica dalla madre poi. A volte, se mancano persone di fiducia o parenti a cui affidarli vengono mandati in istituto, passando così dall’istituzione totale del carcere a quella dell’istituto, senza la madre. Questa è una legge che contribuisce a dare corpo al processo di riforma verso il carcere trasparente intrapreso in questi anni".

L’8 marzo 2001, in una data fortemente simbolica, venne finalmente pubblicata la Legge n.40 contenente "Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori".

La Legge, riservata alle condannate madri di bambini di età minore di non più di 10 anni, introduceva, in maniera encomiabile, la carcerazione domiciliare speciale nell'abitazione della detenuta o in strutture di cura, assistenza o accoglienza, divenute nel tempo gli attuali ICAM.

Pertanto, tutte le detenute possono oggi usufruire del provvedimento, anche se hanno compiuto reati gravi, ad alcune condizioni tra cui, principalmente, quella che abbiano scontato un terzo della pena e che, nei casi di ergastolo, abbiano scontato almeno 15 anni.

Inoltre, devono esistere le normali condizioni per ripristinare una normale convivenza tra madre e figlio e non deve esservi il pericolo che la donna compia gli stessi o simili atti per i quali è stata condannata.

La Legge, peraltro, modificava l’art.146 C.P. sul rinvio della esecuzione della pena, introducendo, per le madri detenute, un differimento obbligatorio dell’esecuzione della pena fino a quando il bambino non avesse compiuto un anno per permettere il completamento del ciclo di allattamento-svezzamento del bambino.

Vennero aumentati dalla Legge anche i casi di non concessione o di revoca del provvedimento, nei casi in cui la gravidanza si interrompesse e non solo nella previsione di morte del figlio o di affidamento a persona diversa dalla madre, ma anche ove la madre avesse abbandonato il figlio o fosse stata dichiarata decaduta dalla patria potestà per aver violato o trascurato i doveri ad essa dovuti.

Venne anche modificato l’art.147 C.P. sul rinvio facoltativo della esecuzione della pena, prevedendo la possibilità per la madre di rimanere col figlio fino al compimento del terzo anno di età, fermo restando che tale provvedimento non potesse essere adottato o revocato per gli stessi motivi dell’articolo precedente.

In materia di detenzione domiciliare speciale e di assistenza all’esterno dei figli minori, vennero inseriti dalla Legge gli articoli 47 quinquies e sexies, dopo il 47 quater della Legge 354/1975.

Infine la Legge dispose che l’applicazione di uno dei benefici previsti determinava, per il tempo in cui il beneficio veniva applicato, la sospensione della pena accessoria della decadenza dalla potestà dei genitori e della pena accessoria della sospensione dello esercizio della potestà parentale.

Va sottolineato che, attraverso l’ampliamento dei limiti alla concessione delle misure alternative alla detenzione, la Legge si proponeva di favorire l’instaurazione del rapporto tra madri detenute e i propri figli per facilitare il mantenimento di una relazione che risulta difficile già dalla nascita.

  • Gli Istituti a custodia attenuata

Gli ICAM sono nati a seguito della legge n. 62/2011 proprio al fine di valorizzare il rapporto tra detenute madri e figli minori e creare una alternativa alla detenzione in carcere ed il primo venne costituito, in via sperimentale, a Milano nel 2006 per consentire alle detenute madri che non possono usufruire di alternative alla detenzione in carcere di tenere con sé i loro figli.

In totale sono dodici gli istituti carcerari italiani che ospitano i figli delle Madri detenute di cui alcuni con vere Sezioni Nido, cioè spazi attrezzati ad hoc e in cinque casi si stratta di ICAM ossia strutture detentive i più simili a case che a luoghi di detenzione, previste dalla legge ma finora realizzate solo in parte.

La convivenza tra donne e bambini è, comunque, forzata e con ritmi imposti dalle regole del carcere, ma resta più umana atteso che mamme e detenute comuni convivono la stessa esperienza sebbene la tensione dovuta al poco spazio condizionano pesantemente la crescita dei bambini.

Tuttavia, gli ICAM, così come le sezioni Nido delle carceri ordinarie, ossia aree detentive allestite per i bambini, servono ad alleviare in qualche modo l’esperienza del carcere ai figli piccoli delle detenute.

Il modello di custodia attenuata che si segue può avere effetti positivi sulle detenute e sul loro percorso di reinserimento sociale ma si tratta comunque di un carcere dove la detenzione, per quanto attenuata, e in molti casi gestita con competenza e attenzione, viene in ogni caso percepita dai bambini con potenziali conseguenze negative sul loro sviluppo psico-fisico.

Per questo, chi si occupa di detenute con figli ritiene che sia sempre necessario il ricorso a misure alternative, come la detenzione domiciliare o le case famiglia protette, in grado di far scontare la pena alle detenute ma anche di garantire ai figli e alle figlie un’infanzia il più possibile assimilabile a quella dei bambini liberi.

Questi trattamenti alternativi riguardano ad esempio il soggiorno in reparti particolari, a custodia attenuata, meno duri rispetto al carcere vero e proprio atteso che l’ambiente deve essere accogliente e più simile ad una vera casa, proprio per evitare che i bambini soffrano l’esperienza della carcerazione delle Madri.

L’Ordinamento penitenziario italiano, in effetti, prevede che le madri detenute con prole inferiore ai sei anni debbano usufruire di trattamenti alternativi alla detenzione, finalizzati a non traumatizzare eccessivamente i figli, che fino a quell’età devono in ogni caso rimanere sotto la tutela del genitore di sesso femminile che ne faccia richiesta.

L’ICAM è una struttura che non ricorda in alcuna maniera il carcere, essendo simile ad un asilo nido, in cui i bambini possono trascorrere serenamente il periodo di “carcerazione” insieme alle loro madri con camere confortevoli e luminose, ambienti personalizzati, infermeria, ludoteca, biblioteca e aula formativa per le donne, cucina attrezzata e soggiorno sono stati appositamente concepiti per consentire alle madri detenute con bambini piccoli una vita più dignitosa.

Nondimeno, la Dottrina prevalente ha, tuttavia, sempre ritenuto che la presenza di bambini in strutture penitenziarie, appaia come una pratica contraria ai diritti umani più elementari sia nei riguardi dei bambini che dei genitori.

La rottura dell’unità familiare padre – figlio – madre – ambiente sociale è dannosa e può arrecare gravi e permanenti danni al bambino, specialmente se iniziata in età neonatale e protratta per più anni.

Ugualmente, nello svolgimento delle pratiche di affidamento ad altra famiglia o struttura di accoglienza, devono essere attentamente valutate tutte le variabili concorrenti alla decisione, qualora essa sia necessaria.

Per contro, si è anche sostenuto che “privare un bambino della figura materna, in quanto figlio di una detenuta, costituisce una violenza inaudita, che contraddice i contenuti della Convezione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia, oltre a essere sul filo dell’incostituzionalità”.

  • Conclusioni

Nonostante le molte previsioni normative, tutte volte a facilitare percorsi alternativi alla detenzione, alcune madri sono, tutt’ora, detenute con i propri figli e le modifiche apportate dal Legislatore alla sospensione delle pene non depongono favorevolmente

Il carcere, anche nelle strutture in cui sono state realizzate Sezioni Nido, rimane un luogo incompatibile con le esigenze di relazione tra madre e figlio e di un corretto sviluppo psicofisico del bambino stesso sebbene, come affermato dalla Consulta, sin dalla sentenza n. 165 del 1996, la detenzione domiciliare costituisca una modalità meno afflittiva di esecuzione della pena e che, come sancito nella sentenza n. 422 del 1999,essa é “volta ad assecondare il passaggio graduale allo stato di libertà pieno mediante un istituto che sviluppa la ripresa dei rapporti familiari ed intersoggettivi, rapporti che appaiono tanto più meritevoli di tutela quando riguardino le relazioni tra i genitori e la prole”.

Per quanto riguarda, in particolare, la condizione della detenuta madre di prole di minore età, sebbene un rilevante ampliamento delle possibilità di accesso alla misura è stato previsto dalla legge 8 marzo 2001, n. 40, innanzi ricordata, sebbene tale normativa non appare esaustiva del problema del rapporto detenute madri-figli minori che andrebbe connotata da una maggiore estensione delle condizioni che consentono tale misura, essendo chiaro l'intento del Legislatore di tutelare il rapporto tra la madre ed i figli, pur nella situazione di esecuzione della pena detentiva.

Proprio al fine di favorire il pieno sviluppo della personalità del figlio, la normativa all’esame prevede perciò la possibilità di una esecuzione della pena che avvenga nella forma della detenzione domiciliare, sebbene limitata all'ipotesi del genitore del minore di età inferiore ad anni dieci.

In questa prospettiva, la possibilità di concedere la detenzione domiciliare al genitore condannato, convivente con un figlio minore, appare funzionale all’obbligo, sancito nel secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che impediscono il pieno sviluppo della personalità.

Anche per tale ragione, le modifiche apportate alla norma della sospensione facoltativa della pena, introdotte dal Decreto Sicurezza per la Madre in gravidanza, risultano in palese contrasto con il principio di ragionevolezza in quanto prevedono un sistema rigido che preclude al Giudice, ai fini della concessione della detenzione domiciliare, di valutare l'esistenza delle condizioni necessarie.

Si tratta, comunque, di un trattamento difforme rispetto a situazioni familiari analoghe ed equiparabili fra loro, quali sono quella della madre di un figlio incapace perché minore degli anni dieci e quella della madre di un figlio disabile e incapace di provvedere da solo anche alle sue più elementari esigenze, il quale, a qualsiasi età, ha maggiore e continua necessità di essere assistito dalla madre rispetto ad un bambino di età inferiore agli anni dieci.

Infine, appare opportuno, quanto necessario, estendere la tutela previste per le madri detenute anche alle donne in gravidanza affinché possano godere degli stessi benefici.

A tanto aggiungasi che negli anni nel mondo occidentale l’attenzione per l’infanzia è andata crescendo: accanto all’idea che i giovani dovessero essere controllati, disciplinati e indirizzati, si è venuta affermando anche l’idea che essi debbano essere socializzati e protetti e che si debbano riconoscere e soddisfare le loro esigenze psicologiche e affettive.

Quando si è tentato, con le c.d ”stanze dell’affettività”, pure ammesse di recente, di riportare l’attenzione sul problema degli affetti negati dal carcere, tanta stampa le ha trasformate in luoghi dove permettere al detenuto di fare sesso mentre vanno intesi come luoghi in cui le persone detenute abbiano dei momenti di intimità, momenti nei quali la famiglia si ritrovi e abbia il tempo per condividere qualcosa che non sia lo squallore delle sale colloqui.

“La pena", afferma l’art. 27 della Costituzione, "non deve mai consistere in trattamenti contrari al senso di umanità".

"In un Paese civile e per un'Amministrazione che voglia essere degna dello Stato che serve e rappresenta, i problemi umani non ammettono disattenzioni, distrazioni ed insensibilità, né ammettono rifiuti o ritardi, giacché il prezzo di questi è l'attesa spasmodica e la moltiplicazione delle sofferenze di chi chiede, è l'intollerabile inquietudine e rimorso di coscienza di chi, potendo fare tutto o almeno qualcosa, non fa nulla o fa meno di quello che potrebbe", come affermava, in epoca non sospetta, N.Amato ex Direttore generale delle carceri italiane

Allegato:

UDS Bologna decreto 6960 2025

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