Il giudice, sciogliendo la riserva che precede, osserva quanto segue.
1. L'attrice in opposizione ha chiesto di essere rimessa in termini, per aver depositato la memoria n. 2 per via telematica con un numero di R.G. (XXXXXX) diverso da quello corretto (XXXXXX) e corrispondente a un fascicolo di convalida di sfratto (VIII sezione civile). Il deposito è stato fatto per via telematica in data 30.1.2015 (venerdì), rifiutato dalla cancelleria della VIII sezione in data 2.2.2015 (lunedì) e nuovamente eseguito, questa volta con corretto indirizzamento lo stesso giorno, ma intempestivamente, visto che il termine per il deposito delle memorie n. 2 scadeva in data 30.1.2015.
2. Pare certo che l’errore si sia verificato nella compilazione del file DatiAtto in formato XML che deve corredare l’atto da depositare e contenere “le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo” (art. 12 delle Specifiche tecniche emanate dal Ministero della Giustizia con decreto 16.4.2014), ivi compresi dunque numero di ruolo generale e parti.
3. Il deposito di un atto processuale in un fascicolo non pertinente è affetto da nullità perché mancante dei requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo (art. 156 cpv. c.p.c.). Il deposito in cancelleria ha infatti la funzione di comunicare la memoria alla controparte (art. 170 co. 4 c.p.c.), oltre che al giudice. Questa funzione viene del tutto a mancare se l’atto non può essere reso accessibile nel pertinente fascicolo telematico perché indirizzato altrove.
4. Alla nullità del tentato deposito nel fascicolo n. XXXXXX e alla intempestività del successivo deposito nel corretto fascicolo segue la tardività della memoria n. 2 dell’attrice. Non offre argomenti in senso contrario, nel senso cioè della tempestività, l’art. 16‐bis co. 7 introdotto dalla legge 17.12.2012
n. 221 (poi modificato da art. 51 co. 2 del d.l. 24.6.2014 n. 90) secondo cui “il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna [RdAC] da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza”, ossia in data 30.1.2015.
Funzione di questa norma è, all’evidenza, quella di esonerare il depositante dal rischio di tardività del deposito in ragione di ritardi di lavorazione a lui non imputabili – ci si riferisce ai controlli automatici effettuati dal dominio giustizia e, soprattutto, a quelli manuali degli operatori di cancelleria che possono avvenire a distanza di giorni – ma non dal rischio di nullità del deposito per carenza dei requisiti indispensabili.
Se, dunque, la RdAC è generata entro il giorno di scadenza del deposito, il termine decadenziale è rispettato e non rileva che la cancelleria accetti il deposito fuori termine. Ma se il deposito è nullo (vedi sopra) non vale a far salvo il rispetto del termine la circostanza che la RdAC sia stata generata entro la fine del giorno di scadenza.
5. Questione diversa è se, ammessa la nullità del primo deposito (rifiutato) e l’intempestività del secondo, quest’ultimo possa essere fatto salvo per il tramite di una remissione in termini ex art. 153 c.p.c.. Ritiene lo scrivente che la parte possa accedere a una remissione in termini al verificarsi di almeno una tra queste due condizioni: a) non imputabilità della causa di rifiuto del deposito; b) grave ritardo del cancelliere nell’accettazione/rifiuto dell’atto.
La prima non esige spiegazioni; se non è imputabile la causa di rifiuto (ad es. dipende da anomalie di funzionamento del sistema), è evidente il diritto alla remissione in termini. Questa condizione non ricorre nel caso di specie, poiché dichiaratamente l’errore s’è verificato nella sfera del depositante. La condizione sub “b” concede il beneficio della remissione, quando sia mancato il termine per rifare (validamente) il deposito a causa di un grave ritardo dell’ufficio nell’effettuare i controlli manuali e rifiutare l’atto. Ciò sul plausibile assunto che l’errore materiale, non rilevato in sede di compilazione, possa sfuggire anche a un successivo controllo e che il depositante si renda conto dell’errore soltanto con la comunicazione del rifiuto del cancelliere.
Anche questa condizione non opera nel caso di specie, poiché l’atto è stato depositato il giorno stesso della scadenza del termine (venerdì 30.1) e la cancelleria ha rifiutato l’atto nel giorno lavorativo immediatamente successivo (lunedì 2.2).
6. L’attrice contesta al convenuto di aver lui pure sbagliato l’indicazione del numero di ruolo, questa volta sul frontespizio della memoria n. 2 (anch’esso reca l’indicazione n. XXXXXX). La memoria risulta tuttavia tempestivamente depositata, accettata dalla cancelleria e il file DatiAtto, ispezionato tramite consolle, reca la corretta indicazione del numero di ruolo. L’errore materiale risulta quindi innocuo.
7. In punto prove orali
...omissis...
P.Q.M.
Rinvia la causa all’udienza del 17.7.2015 ore 11.00 per sentire tre testi per parte convenuta e due testi per parte attrice. Invita le parti a produrre su carta i documenti prodotti in via telematica.
Si comunichi.
Torino, 11.6.2015 Il Giudice