Compenso avvocati: i criteri di individuazione della competenza per territorio

Compenso avvocati: i criteri di individuazione della competenza per territorio

In tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento dei compensi professionali da un proprio cliente avvalendosi del foro speciale di cui agli art. 637, terzo comma, cod. proc. civ., e 14, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore ex art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, va risolto a favore del secondo.

Lunedi 23 Giugno 2025

Il suddetto principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 15345/2025.

Il caso: L'Avv. Cicero chiedeva e conseguiva un decreto ingiuntivo nei confronti di Mevio per la liquidazione dei compensi maturati in relazione all’attività professionale consistita nell’assistenza in numerosi procedimenti in sede civile, svolta nell’interesse della madre dell’ingiunto, della quale era erede.

Il Tribunale di Gela, disposta la conversione del rito nel sommario speciale di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 2011, disattendeva l‘eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito, rilevando che, ai sensi dell’art. 14 co. 2 richiamato, “la competenza si deve radicare presso il Tribunale ove ha sede il giudice presso cui è stata svolta l’attività professionale”; disattese le eccezioni tardivamente proposte dall’opponente, il Tribunale riteneva che la richiesta del professionista, pari ad € 4.465,87 dovesse però essere ridotta, avuto riguardo alla natura ed alla qualità dei giudizi interessati dalla domanda di pagamento, e condannava l'opposto a pagare la somma di € 2.134,00.

Mevio ricorre in Cassazione, eccependo, per quel che qui interessa, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 e 20 c.p.c. nonché dell’art. 33 co. 2 lett. u) del D. Lgs. n. 205/2006 con la conseguente incompetenza del giudice adito:

  • sia in ragione del fatto che la domanda aveva ad oggetto un credito illiquido, sicché ai sensi dell’art. 18 e 20 c.p.c. era competente il Tribunale di Reggio Calabria ove risiede il ricorrente,

  • sia quale foro generale della persona fisica sia quale luogo di residenza del debitore, sia in applicazione della regola del cd. foro del consumatore.

Per la Suprema Corte il motivo è fondato: sul punto ribadisce il seguente principio:

“in tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente avvalendosi del foro speciale di cui agli art. 637, terzo comma, cod. proc. civ., e 14, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore”.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 15345 2025

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