Per il recupero dei compensi di un avvocato nei confronti di un suo cliente non si applica il foro del consumatore quando la prestazione professionale è stata svolta nell’ambito di un giudizio inerente l’attività imprenditoriale svolta dal suddetto cliente.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23304/2018, pubblicata il 27 settembre scorso.
Mercoledi 3 Ottobre 2018 |
IL CASO:
Un avvocato chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di un suo cliente avente ad oggetto il pagamento delle proprie competenze per l’attività professionale svolta a favore di quest’ultimo nell’ambito di un giudizio riguardante la sua attività imprenditoriale. Il provvedimento monitorio veniva richiesto innanzi al Tribunale dove il legale era iscritto, diverso da quello dove si era svolta l’attività professionale. Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, il cliente proponeva opposizione eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale dove era stata svolta la prestazione professionale. Il Tribunale, ritenendo sussistente la qualifica di consumatore dell’opponente, accoglieva l’opposizione dichiarando l’incompetenza del Tribunale che aveva emesso il decreto ingiuntivo in favore del Tribunale dove si era svolta l’attività professionale dell’avvocato. La decisione del Tribunale veniva impugnata dal legale con il regolamento di competenza.
LA DECISIONE:
Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, dichiarando la competenza territoriale del Tribunale del luogo che aveva emesso il decreto ingiuntivo e dove il legale aveva svolto l’attività professionale, dando seguito all’orientamento secondo il quale, in tema di competenza per territorio nel procedimento di ingiunzione proposto da un avvocato nei confronti del proprio cliente per il pagamento di onorari professionali, non trovano applicazione le regole sul foro del consumatore ove la prestazione professionale sia stata resa in un giudizio inerente all’attività imprenditoriale e professionale svolta da cliente (Cass. Ord. n. 12685/2011; Cass. Ord. n. 780 del 19/01/2016 e Cass. Ord. n. 21187 del 13/9/2017).
Segnaliamo sulla questione anche l’ordinanza n. 14514/2017 con la quale i Giudici di Piazza Cavour hanno affermato che in presenza di un contratto di prestazioni professionali per la soddisfazione di esigenze correlate all’attività imprenditoriale e commerciale del cliente del professionista non trova applicazione la disciplina dell’articolo 1469 bis codice civile e segg. e dagli artt. 3 e 33 del decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del Consumo).