La Corte di Cassazione con l'ordinanza n.20946/201 si è pronunciata in merito alla invalidità di una notifica telematica effettuata all'indirizzo PEC, non indicato negli atti, del mero domiciliatario.
Martedi 2 Ottobre 2018 |
Il caso: Nell'ambito di un procedimento per il mantenimento e affidamento di un minore nato da genitori non uniti da matrimonio, promosso da D.M. nei confronti di A.R., la Corte d'Appello, in sede di reclamo avverso il decreto del Tribunale, non esaminava il merito della controversia, concentrando la propria riflessione su una questione processuale.
Il difensore della odierna resistente, infatti, aveva notificato il decreto pronunciato dal Tribunale al termine del procedimento, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Avv. Claudia Camani, domiciliataria anagrafica del D..
D.M. proponeva reclamo avanti alla Corte d'Appello; A.R. eccepiva in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'impugnazione in quanto tardiva (proposta oltre i 10 gg. dalla notifica del decreto); D.M. contestava l'accezione, rilevando che:
in nessuno degli atti di causa era stato indicato l'indirizzo PEC dell'Avv. Claudia Camani, o era stato eletto domicilio digitale presso la medesima professionista;
negli atti risultava indicato, piuttosto, solo l'indirizzo PEC del difensore di fiducia nominato dall'odierno ricorrente.
La Corte territoriale riteneva l'eccezione pregiudiziale proposta dalla madre del bambino fondata e, in conseguenza, dichiarava inammissibile il reclamo; D.M. propone quindi ricorso per Cassazione, lamentano la violazione delle norme in materia di notificazione, che prevedono la possibilità di notificare l'atto giudiziario, mediante strumenti telematici, all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero per effetto di consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, di copia dell'atto notificato, contenuto su supporto informatico non riscrivibile.
La Suprema Corte, nel ritenere fondata la doglianza, osserva:
a) nella procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il D.M. risulta aver eletto domicilio soltanto anagrafico presso lo studio legale dell'Avv. Claudia Camani, mentre il dominus della causa aveva espressamente dichiarato di voler ricevere tutte le comunicazioni di legge, ivi comprese le notificazioni degli atti processuali, presso il proprio domicilio digitale, all'indirizzo PEC;
b) in nessuno degli atti depositati nella fase di primo grado risulta eletto domicilio digitale presso l'Avv. Claudia Camani, e non è stato neppure mai indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata della medesima;
c) la resistente A.R., anzichè provvedere a notificare il decreto reso dal Tribunale di Padova tramite l'Ufficio U.n.e.p. del medesimo ufficio giudiziario, oppure, ex L. n. 53 del 1994, in proprio al domicilio fisico eletto dal D. presso lo studio dell'Avv. Camani, ha notificato il provvedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultima, PEC;
d) A.R. avrebbe dovuto effettuare la notifica presso il domicilio PEC dichiarato, quello del difensore del D.M. , oppure, eventualmente, avrebbe potuto effettuare la notifica presso il domicilio fisico, eletto dalla parte presso lo studio dell'avv. Camani, ma in nessun caso poteva effettuare validamente la notifica telematica presso l'indirizzo PEC dell'Avv.Camani; l'errore commesso non può essere superato;
e) è principio consolidato per cui “solo l'avvocato munito di procura alle liti può eseguire direttamente le notifiche e comunicazioni degli atti del processo dovendosi, pertanto, reputare inesistente la notifica eseguita dal procuratore che sia mero domiciliatario, ed una simile notifica dell'atto non risulta suscettibile di sanatoria, a norma dell'art. 156 c.p.c., per raggiungimento dello scopo”;
f) analoga valutazione deve effettuarsi in ordine all'attività di ricezione degli atti processuali, e può pertanto dettarsi il principio di diritto secondo cui:
"Il procuratore che sia domiciliatario in senso fisico, in mancanza di elezione del proprio indirizzo PEC quale domicilio digitale della parte, non è abilitato alla ricezione della notifica telematica di un provvedimento impugnabile, risultando una simile notifica inesistente, e pertanto insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista dall'art. 156 c.p.c., soltanto per i soli casi di nullità dell'atto"
Cassazione civile Sez. I Ordinanza n. 20946 del 22/08/2018