Con l’ordinanza n. 8598/2018, pubblicata il 6 aprile scorso, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della questione relativa alla competenza territoriale per le controversie aventi ad oggetto la richiesta di pagamento dei compensi professionali da parte di un legale nei confronti del proprio cliente consumatore.
I Giudici di legittimità, hanno ribadito quanto più volte affermato in precedenti arresti che per le suddette controversie è competente il Giudice dove il cliente consumatore ha la propria residenza e non il Giudice dove si è svolta l’attività per la quale viene richiesto il riconoscimento del compenso.
IL CASO: Un avvocato, al fine di ottenere il pagamento dei compensi maturati per l’attività professionale svolta a favore di un proprio cliente nell’ambito di un giudizio civile, depositava ricorso ex art. 702 bis cpc presso il Tribunale di residenza del suddetto cliente. Il Tribunale dichiarava d’ufficio la propria incompetenza territoriale, osservando che, ai sensi dell’articolo 14, comma 2 del decreto legislativo n. 150/2011, la competenza spettasse all’ufficio giudiziario di merito davanti al quale il legale aveva prestato la propria opera. L’ordinanza di incompetenza veniva, quindi, impugnata dal legale innanzi alla Corte di Cassazione con regolamento di competenza.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha accolto il ricorso e rimesso la causa al Tribunale che aveva emesso l’ordinanza impugnata davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto, evidenziando che:
1.Il cliente nel rapporto con l’avvocato, riveste la qualità di “consumatore” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. A), del d.lgs n. 206 del 2005, a nulla rilevando che il rapporto sia caratterizzato dall’ “intuitu personae" e sia non di contrapposizione, ma di collaborazione (quanto ai rapporti esterni con i terzi), non rientrando tali circostanze nel paradigma normativo;
2) di conseguenza alle controversie in tema di responsabilità professionale dell'avvocato si applicano le regole sul foro del consumatore di cui al D.Lgs n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. u), (v. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21187 del 13/09/2017 Rv. 645920; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1464 del 24/01/2014);
3) come già affermato dalla stessa Corte di legittimità ove l'avvocato, per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, si sia avvalso del foro speciale di cui al D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14, comma 2, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 2, lett. u), va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore (tra le varie, v. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5703 del 12/03/2014).
Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 8598 del 06/04/2018