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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale - Presidente -
Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -
Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza n. 13356/2017 proposto da:
S.A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 20, presso lo studio dell'avvocato GIAN LUIGI LOY, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
R.V.;
- intimato -
avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, depositata il 20/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2018 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
viste le conclusioni del Procuratore Generale;
Rilevato che con ricorso al Tribunale di Civitavecchia ai sensi dell'art. 702 bis l'avvocato S.A.M. ha chiesto la liquidazione degli onorari maturati per le prestazioni rese nell'ambito di un giudizio civile davanti al Tribunale di Velletri in favore del proprio cliente R.V.;
che il Tribunale adito ha rilevato di ufficio, con ordinanza 20.4.2017, l'incompetenza territoriale osservando che ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 2 è competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera e quindi il Tribunale di Velletri;
che il professionista ha proposto ricorso per regolamento di competenza con unico motivo, illustrato da memoria, mentre l'altra parte non ha svolto difese in questa sede ed il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente proposto;
ritenuto che con l'unico motivo il ricorrente invoca la competenza del Tribunale di Civitavecchia quale foro del consumatore;
rilevato, preliminarmente, che il ricorso è stato tempestivamente proposto perchè dalla certificazione dell'ufficiale giudiziario allegata alla memoria del ricorrente risulta, come data di consegna del ricorso per la notifica, quella del 18.5.2017 (n. cronologico 3272) e quindi il termine di trenta giorni prescritto dall'art. 47 c.p.c., comma 2, decorrente dal 20.4.2017 (data di comunicazione dell'ordinanza del Tribunale di Civitavecchia) risulta osservato; ...
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