Con l’ordinanza n. 8268/2020, pubblicata il 28 aprile 2020, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione relativa alla vessatorietà o meno delle clausole che derogano alla competenza territoriale contenute in un contratto sottoscritto tra un professionista e un consumatore.
Mercoledi 13 Maggio 2020 |
IL CASO: La vicenda trae origine dal giudizio promosso da una consumatrice nei confronti di una società la quale chiedeva al Tribunale la condanna di quest’ultima all’adempimento degli obblighi derivanti da un contratto denominato “affitto sicuro” che era stato sottoscritto con l’attrice.
Nel costituirsi in giudizio la convenuta eccepiva l’esistenza nel contratto di una clausola convenzionale che derogava alla competenza territoriale. Tale clausola, che era stata sottoscritta ai sensi dell’art. 1341 c.c., prevedeva la competenza esclusiva, a seconda del valore, del Giudice di Pace o del Tribunale, di un giudice territorialmente diverso da quello adito.
L’eccezione della convenuta veniva accolta dal Tribunale il quale riteneva la clausola non abusiva ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del consumo), in quanto essa era stata oggetto di specifica negoziazione tra le parti.
Pertanto, l’attrice si rivolgeva alla Corte di Cassazione proponendo ricorso per regolamento di competenza.
LA DECISIONE: La Cassazione con l’ordinanza in commento riteneva che la clausola derogativa dei criteri legali di individuazione del giudice territorialmente competente era inefficace ed accoglieva il ricorso dichiarando la competenza territoriale del Tribunale originariamente adito.
Secondo gli Ermellini:
il disposto dell’art. 1341 del codice civile non ha nulla a che vedere con la vessatorietà delle clausole prevista dall’art. 33 del codice del consumo. Quest’ultimo al secondo comma, lett. u, prevede la presunzione della vessatorietà, fino a prova contraria, della clausola che stabilisce la competenza di un foro diverso da quello di residenza o di domicilio elettivo del consumatore, mentre il quarto comma dell’art. 4 dello stesso codice del consumo esclude la vessatorietà delle clausole che abbiano costituito oggetto di trattativa individuale. Il successivo comma 5 precisa che, nel caso di contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, è onere del professionista fornire la prova che le clausole, anche se da lui predisposte unilateralmente sono state oggetto di specifica trattativa con il consumatore;
in virtù delle suddette disposizioni, per i contratti predisposti unilateralmente dal professionista, al requisito della diretta conoscenza della clausola derogatoria del foro, assicurato mediante la specifica approvazione per iscritto prevista dall’art. 1341 c.c., si aggiunge quello della necessità di una apposita negoziazione, imposta quale condizione di efficacia dall’art. 34 cod. del consumo, comma 4. Quindi, in difetto dei suddetti requisiti la clausola derogativa della competenza territoriale è inefficace;
nel caso esaminato, il Tribunale ha sovrapposto i due istituti, confondendo la semplice approvazione specifica della clausola con la circostanza che essa abbia costituito oggetto di trattativa individuale.
Invero, in difetto dei requisiti di cui all’art. 34 cod. cons., comma 4.
In altri termini, secondo i giudici della Cassazione, ai fini dell’efficacia della clausola che deroga il foro competente contenuta in un contratto predisposto unilateralmente dal professionista e concluso con un consumatore è necessario rispettare oltre al requisito della diretta conoscenza della suddetta clausola anche quello della necessità di una apposita negoziazione.