FAQ: possibile l'esercizio del diritto di visita dei figli anche in ambito extraregionale

FAQ: possibile l'esercizio del diritto di visita dei figli anche in ambito extraregionale
Martedi 12 Maggio 2020

Sul portale della Presidenza del Consiglio, alla voce “FAQ”, sono state inserite alcune ulteriori precisazioni in merito alle disposizioni adottate dal Governo con riguardo, in particolare, agli spostamenti e allo svolgimento delle attività produttive, professionali e di servizi, o delle attività motorie e/o sportive.

A) SPOSTAMENTI:

1) con riguardo alla possibilità di recarsi in una qualsiasi delle attività commerciali aperte, come edicole, tabaccai, supermercati librerie ecc), si precisa che è possibile spostarsi in ambito regionale per situazioni di necessità, come, ad esempio, fare la spesa, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro;

- tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, devono essere giustificati nelle forme e con le modalità consentite, con l'autocertificazione;

- è consigliato di norma fare la spesa in esercizi ragionevolmente prossimi alla propria abitazione, pur non essendo più previsto il territorio comunale quale limite territoriale degli spostamenti; un maggior allontanamento è consentito solo in presenza di specifiche ragioni che lo rendano necessario.

2) con riguardo agli spostamenti da una Regione all'altra, essi sono possibili in quanto sono giustificati per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa o fruire di ferie o congedi; in ogni caso, gli spostamenti al di fuori della propria regione restano consentiti esclusivamente per ragioni di lavoro, salute o assoluta urgenza, non per andare a trovare i propri congiunti;

3) nel caso di genitori separati o divorziati, è stato precisato che  gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche in ambito extraregionale;

- tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire  nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori;

4) per quanto riguarda la possibilità per i genitori di accompagnare i propri figli dai nonni e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno, si precisa che ciò va limitato solo in casi di necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore;

-  si aggiunge però che ciò è comunque fortemente sconsigliato, in quanto gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono evitare il più possibile i contatti con altre persone;

- è quindi assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi;

5) quanto all'attività sportiva o motoria, è stato ribadito che essa è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi;

- l’attività sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione; sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti;

6) con riguardo agli spostamenti in auto o in moto, si precisa che:

- le auto possono essere utilizzate da più passeggeri solo se si rispetta la distanza minima di un metro; questo limite non vale se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi;

- non è possibile andare in due in moto, non essendo possibile la distanza minima di un metro; questo limite non vale se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi;

- per chi non dispone di un mezzo proprio o non abbia la patente di guida e deve effettuare uno spostamento per uno dei motivi consentiti dal decreto,  è consentito farsi accompagnare da un parente o una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione, comunque nel rispetto di quanto previsto per l'utilizzo dei mezzi privati; nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell’accompagnatore è giustificato;

- resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, così come la condizione di convivenza tra gli occupanti il veicolo, in caso di eventuali controlli, possono essere fornite nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione, ove l’agente operante ne faccia richiesta (la condizione di convivenza esime dal rispetto della distanza);

7) gli spostamenti per motivi di lavoro sono sempre consentiti: è comunque fortemente raccomandato, ove possibile, evitare di incontrare persone non conviventi ed è quindi preferibile effettuare colloqui e incontri di lavoro tramite telefono o videoconferenza;

- ove fosse necessario l’incontro diretto, occorre l'uso della mascherina o di altri dispositivi di protezione delle vie respiratorie nonché l’adozione delle misure necessarie per rispettare il divieto di assembramento ed il distanziamento interpersonale, anche mediante prenotazione telefonica della visita.

B) ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROFESSIONALI E DI SERVIZI.

1) Riguardo ai rapporti di lavoro di colf, badanti e baby sitter, tali prestazioni lavorative possono continuare a svolgersi regolarmente, a prescindere dalla convivenza: tale tipologia di attività è infatti ricompresa nell’allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020, codice Ateco 97 (Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico);

2) tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite in quanto prevale la natura dell’attività non la forma con cui la stessa si esercita: l’articolo 2, comma 2, del Dpcm 26 aprile 2020 prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali);

C) ATTIVITA' MOTORIE E/O SPORTIVE

1) Sport a cavallo: è consentito il prelievo, anche temporaneo, del cavallo da parte del proprietario per lo svolgimento, solo all’esterno della struttura in cui l’animale si trova, dell’attività sportiva, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri:

2) Surf, canoa o kayak: sono consentite le attività di surf short board, surf longboard, sup wave, sup race, wakeboard e sci nautico svolte individualmente, nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e del divieto di assembramento in occasione della preparazione, dell’esecuzione e della conclusione di tali attività;

3) Yoga, pilates, ginnastica posturale: tali attività sono consentite se svolte individualmente in forma libera in aree o parchi pubblici, sempre nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e del distanziamento interpersonale di almeno due metri, nonché del divieto di assembramento in occasione della preparazione, dell’esecuzione e della conclusione di tali attività, oltre che per l’accesso e l’uscita dai luoghi di svolgimento delle attività sportive;

- in caso di mancato rispetto di tali regole, il Sindaco può disporre la temporanea chiusura delle aree e dei parchi pubblici; in ogni caso l’attività dei centri dedicati è comunque sospesa.

N.B.: Si precisa che chi svolge attività sportiva o motoria non deve portare con sé il modello dell'autocertificazione: questa  può essere compilata al momento se richiesto dalle autorità che effettuano il controllo.

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