COVID-19: consentita l'attività motoria o sportiva a distanza di sicurezza

COVID-19: consentita l'attività motoria o sportiva a distanza di sicurezza
Martedi 28 Aprile 2020

Durante la conferenza stampa del 26 aprile il Presidente del Consiglio ha illustrato le nuove linee guida per la c.d. Fase 2 contenute nel DPCM di pari data, ossia le “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale” che saranno in vigore dal 4 maggio fino al 17 maggio compreso.

Tra le tante disposizioni, che toccano i diversi settori della vita sociale, professionale ed economica del Paese, vengono in evidenza quelle che delineano i comportamenti a cui ci dovremo attenere nel periodo indicato: Art. 1

A) Spostamenti:

1. all'interno della stessa Regione: CONSENTITI gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie;

Nota: quindi, oltre alle motivazioni “canoniche” il nuovo DPCM ha aggiunto la possibilità di spostarsi all'interno della propria Regione per andare a fare visita ai congiunti.

2. tra Regioni diverse: è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza

Nota: si è aggiunta la possibilità di spostarsi da una regione all'altra per rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

3. per quanto riguarda l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, esso è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; fatta salva la possibilità per il sindaco di disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;

4. fermo restando il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

Nota: Non è più previsto il limite dell'attività sportiva o motoria nei pressi della propria abitazione.

5. l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

6. sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

- N.B.: In ogni caso, da quel che si può evincere dal testo, e in base a quanto dichiarato in sede di conferenza stampa, sembra essere sempre necessario esibire L'AUTOCERTIFICAZIONE per tutti gli spostamenti, compresi quelli all'interno del proprio Comune di residenza, ricorrendo una delle motivazioni di cui al punto sub 1).

B) i principali divieti:

1. in ogni caso è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;

2. non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto;

3. sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d’esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

4. sono sospese le cerimonie civili e religiose;

5. sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere,centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

C) Attività commerciali sospese e aperte:

1. sono sospese: le attività commerciali al dettaglio, i mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta; le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti);

2. sono aperte: le mense e il catering continuativo su base contrattuale, che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi; garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari,assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

D) Lavoro agile o smart-working:

1. per i datori di lavoro pubblici rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 87 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18: “Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica daCOVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile e' la modalita' ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165....”

2. datori di lavoro privati: la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti;

3. per le attività professionali si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono esseresvolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumentiprevisti dalla contrattazione collettiva;

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a talfine forme di ammortizzatori sociali.

Allegato:

DPCM 26 aprile 2020

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