Danni causati da animali selvatici: ente responsabile e tipologia di responsabilità

Danni causati da animali selvatici: ente responsabile e tipologia di responsabilità

Sono sempre più frequenti gli incidenti stradali provocati dalla collisione tra autoveicoli e animali selvatici che attraversano improvvisamente la carreggiata. Di conseguenza sono altrettanto frequenti le azioni giudiziarie che vengono intraprese dagli automobilisti per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’impatto con i suddetti animali.

Martedi 28 Aprile 2020

Una delle questioni molto dibattute, che ad oggi non ha ancora trovato un’univocità di vedute all’interno della giurisprudenza, è quello relativa al criterio di imputazione della responsabilità giuridica e all’individuazione del soggetto pubblico o privato tenuto a rispondere dei suddetti danni.

In merito alla prima questione, secondo alcuni, per il danno cagionato da animali selvatici si applica il criterio della responsabilità extracontrattuale di cui all’articolo 2043 del codice civile, anche in merito all’onere della prova (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 18955 del 31/07/2017, non massimata; Sez. 6-3, Ordinanza n. 22525 del 24/09/2018) e non anche il criterio di cui all’articolo 2052 del codice civile, in quanto lo stato di libertà della selvaggina sarebbe incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della pubblica amministrazione. Quindi, ai fini della configurabilità della responsabilità dell’ente pubblico, è richiesto un concreto comportamento colposo da parte di quest’ultimo.

Secondo altri, invece, il criterio di imputazione della responsabilità è quello dell’articolo 2052 del codice civile, secondo il quale “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.

Per quanto riguarda invece la questione relativa al soggetto responsabile, secondo alcuni la responsabilità per danni provocati alla circolazione stradale da animali selvatici va imputata all’ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc. a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che derivino dalla legge, sia che trovino fonte in una delega o concessione di altro ente, mentre il soggetto responsabile è la Regione, quale ente titolare della competenza a disciplinare, sul piano normativo e amministrativo, la tutela della fauna e la gestione sociale del territorio, anche nel caso in cui abbia delegato i suoi compiti alle Province. Ciò in quanto la delega non fa venir meno la titolarità dei suddetti poteri e deve essere esercitata nell’ambito delle direttive dell’ente delegante.

Sulla questione si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7969/2020, pubblicata il 20 aprile 2020.

IL CASO: Nella vicenda esaminata, un automobilista conveniva in giudizio la Regione chiedendo al Giudice di Pace di condannarla al risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura a seguito di una collisione con un cinghiale avvenuta in una strada pubblica.

La domanda veniva accolta e la sentenza di primo grado veniva confermata dal Tribunale in sede di gravame proposto dalla Regione.

Essendo, quindi, quest’ultima rimasta soccombente in entrambi i gradi di giudizio, proponeva ricorso per Cassazione.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione con la sentenza in commento, dopo aver ricordato i riferimenti normativi che disciplinano la materia e gli orientamenti della giurisprudenza degli stessi giudici di legittimità, ha rigettato il ricorso, affermando il seguente principio di diritto:

"ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della L. n. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella Regione, in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonchè le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l'ente che "si serve", in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; la Regione potrà eventualmente rivalersi (anche chiamandoli in causa nel giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto a tanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di loro diretta titolarità”.

Quindi, secondo gli Ermellini, poiché gli animali selvatici appartengono alle specie protette che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato, il soggetto responsabile è la Regione quale ente competente a gestire la fauna selvatica in funzione della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

Ai fini dell’individuazione della responsabilità si applica il criterio di imputazione di cui all’articolo 2052 del codice civile, anche perché tale disposizione non fa riferimento esclusivamente agli animali suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell’uomo e prescinde dall’effettiva custodia dell’animale da parte di quest’ultimo, prevedendo espressamente che la responsabilità del proprietario o l’utilizzatore dell’animale si configura sia nel caso in cui l’animale sia sotto la sua custodia sia nel caso di smarrimento o lo stesso sia sfuggito.

Spetta al danneggiato allegare e dimostrare che il danno è stato causato dalla condotta dell’animale selvatico, la dinamica del sinistro, oltre al nesso causale tra la condotta dell’animale e l’evento dannoso subito, nonchè l’appartenenza dell’animale ad una specie oggetto della tutela e che, comunque, si tratti di un animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato.

Sulla Regione, invece, incombe la prova liberatoria che deve consistere nella dimostrazione che il fatto è avvenuto per “caso fortuito”. In altri termini, la Regione per evitare di subire la condanna ha l’onere di dimostrare che la condotta dell’animale non era ragionevolmente prevedibile o comunque, anche se prevedibile, non sarebbe stata evitabile neanche se avesse posto in essere le più adeguate misure di gestione e controllo della fauna selvatica e di cautela per i terzi.

Allegato:

Cassazione civile sentenza n.7969/2020

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