Si segnala una interessante decisione del Tribunale di Pescara del 2 ottobre 2015 in tema di PCT e di rimessione in termini per il deposito telematico degli atti, decisione che ci si auspica possa costituire un valido precedente per casi analoghi.
Nel caso di specie, un avvocato deposita mediante invio telematico la propria comparsa di costituzione e risposta l'ultimo giorno utile, il 26/06/2015 alle h.16.33, quindi tempestivamente.
Il difensore riceve dal sistema ministeriale le due ricevute, tra cui quella con la dicitura “esito controlli automatici terminati con successo” e pertanto confida legittimamente nell'esito positivo dell'invio.
Soltanto in data 01/07/2015 al difensore perviene dalla cancelleria un messaggio di “atto rifiutato per deposito fascicolo errato”: in pratica, il difensore aveva inserito nella maschera di compilazione un numero di ruolo sbagliato e pertanto il suo atto era finito in nel fascicolo telematico errato.
Il difensore a questo punto si affretta a effettuare un nuovo deposito per via telematica, ma tale deposito è tardivo, essendo decorso il termine ultimo del 26/06/2015.
Il difensore fa istanza per la rimessione in termini ex art. 153 comma 2 c.p.c. sulla considerazione che il termine finale per la costituzione era scaduto per causa a lui non imputabile.
Il Giudice accoglie l'istanza di rimessione in termini, motivando nei seguenti termini:
Il banale errore materiale commesso dal difensore di parte convenuta è stato segnalato dal sistema telematico solo in data 01/0772015, e non immediatamente, come dovrebbe avvenire se il sistema funzionasse adeguatamente, con efficienza pari a quella umana.
Infatti, qualsiasi operatore addetto allo sportello di cancelleria, quando riceve una comparsa di risposta, è perfettamente in grado di accorgersi subito dell'eventuale indicazione errata del numero del fascicolo da parte del difensore, incrociando i dati relativi ai nominativi delle parti in causa e al numero di ruolo.
Pertanto la stessa identica capacità si può e si deve pretendere da un sistema telematico; la conseguenza è che parte convenuta è incorsa in una decadenza per causa imputabile ad un difetto del sistema, che non è in grado di segnalare nell'immediatezza un semplice errore materiale, e pertanto l'istanza di rimessione è meritevole di accoglimento.