L'avvocato ha diritto di essere risarcito se il cliente gli fa causa senza motivo

A cura della Redazione.
L'avvocato ha diritto di essere risarcito se il cliente gli fa causa senza motivo

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14644/2016 affronta la questione delle conseguenze a carico del cliente che intenta nei confronti del legale una causa per responsabilità professionale palesemente infondata.

Mercoledi 21 Settembre 2016

Nel caso in esame, D.R. conveniva in giudizio l'avv. R.B., chiedendone la condanna al risarcimento del danno (nella misura di Euro 250.000,00) per responsabilità professionale, conseguente alla mancata reiterazione, da parte del professionista, della richiesta di costituzione di parte civile in favore dell'attore in un procedimento penale, costituzione che era stata dichiarata inammissibile.

L'avvocato proponeva a sua volta domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c., comma 1, chiedendo il risarcimento del danno all'immagine.

Il giudice di primo grado rigettava le domande di entrambe le parti, mentre la Corte d'Appello rigettava la domanda dell'appellante- cliente, rilevando che non sussisteva alcun nesso causale tra la condotta del professionista e i danni che sarebbero derivati alla parte lesa, stante la possibilità, per la parte lesa dal reato, di esperire l'azione risarcitoria dinanzi al giudice civile.

Di contro, la Corte territoriale accoglieva la domanda riconvenzionale dell'avvocato ritenendo l'azione proposta non solo temeraria ma anche foriera di danni per il professionista, condannando l'ex cliente a corrispondergli l'importo di Euro 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno.

La parte soccombente quindi propone ricorso per Cassazione deducendo la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio: in sintesi, per il ricorrente, a seguito della inammissibilità della costituzione di parte civile, era stato escluso dal procedimento penale e di conseguenza aveva subito un danno, costituito dal fatto stesso dello svolgimento di una condotta professionale in cui era intervenuto un errore.

Per gli Ermellini il ricorso è infondato e va rigettato; si osserva in sentenza che:

  • nel ricorso non è efficacemente illustrato quali sarebbero le lacune motivazionali in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata;

  • per giurisprudenza costante deve ricorrere un pregiudizio concretamente subito dal patrocinato affinchè dall'errore del professionista consegua l'obbligo di risarcire il danno al proprio assistito;

  • nel caso di specie il ricorrente non aveva subito alcun pregiudizio conseguente alla declaratoria di inammissibilità della costituzione di parte civile nel procedimento penale, stante la libera riproponibilità della domanda risarcitoria in sede civile;

  • viceversa, la domanda proposta dall'avvocato in via riconvenzionale è fondata: una azione risarcitoria intentata da un cliente per responsabilità professionale manifestamente infondata può comportare per il professionista un danno alla propria immagine e un discredito professionale, quanto meno per la conoscibilità di essa nel suo ambito professionale, che è quello del Foro, dei giudici e del personale amministrativo con i quali egli si trova ad operare abitualmente;

  • di conseguenza la condanna ex art. 96 cpc , che definisce come responsabilità aggravata i casi in cui " la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave ", appare quindi fondata.

Testo della sentenza n. 14644/2016

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