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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -
Dott. RUBINO Lina - rel. Consigliere -
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco - Consigliere -
Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere -
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15553/2013 proposto da:
D.R.O.R., (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato EMANUELE PAGLIARO giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
R.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SEBASTIANO VENIERO, 30, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO VIOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO RICCIUTI giusta procura speciale a margine del controricorso e dall'avvocato R.B. difensore di sè medesimo;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 515/2012 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 26/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Nel 2005, D.R.O.R. conveniva in giudizio l'avv. R.B., chiedendone al condanna al risarcimento del danno (nella misura di Euro 250.000,00) per responsabilità professionale, conseguente alla mancata reiterazione, da parte del professionista, della richiesta di costituzione di parte civile in favore del D. R. in un procedimento penale dinanzi alla Pretura di Rieti, costituzione che era stata dichiarata inammissibile.
L'avv. R. proponeva a sua volta domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c., comma 1, chiedendo il risarcimento del danno all'immagine.
La sentenza di primo grado rigettava le domande di entrambe le parti.
La Corte d'Appello de L'Aquila, con la sentenza impugnata, rigettava la domanda dell'attuale ricorrente, concordando con il Tribunale di Chieti laddove questo aveva escluso la sussistenza del nesso causale tra la condotta del professionista e i danni che sarebbero asseritamente derivati alla parte lesa dalla impossibilità di agire, in sede penale, per il loro risarcimento stante la possibilità, per la parte lesa dal reato, di ottenere il medesimo risultato attraverso l'esperimento dell'azione risarcitoria dinanzi al giudice civile. ...
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