Il Tribunale di Milano con sentenza del 29 giugno 2016 si pronuncia in merito alle conseguenze del mancato e/o tardivo deposito dell'attestazione di conformità del titolo esecutivo, atto di precetto e dell’atto di pignoramento.
Venerdi 23 Settembre 2016 |
Un Condominio notifica un atto di pignoramento immobiliare al debitore: l' atto viene restituito al notificante dall' ufficiale giudiziario il 25.3.2015, l' 1.4.2015 la procedura per espropriazione viene iscritta a ruolo mediante deposito di copie per immagini del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento, mentre solo in data 27.7.2015 il creditore deposita copie conformi degli atti.
Il giudice dell'esecuzione, espletato il contraddittorio in merito al tardivo deposito delle copie conformi degli atti prodromici all' esecuzione e del pignoramento, con provvedimento in data 12.4.2016, dichiarava inefficace il pignoramento compiuto a norma dell 'art. 557, co. 3, c.p.c.
Il Condominio propone reclamo reclamo avverso detto provvedimento, sostenendo la mera irregolarità, comunque sanata per raggiungimento dello scopo, del deposito di copie non attestate di conformità.
Il tribunale, nel rigettare il reclamo, ritiene non condivisibile la tesi di coloro che sostengono che il deposito di atti non attestati di conformità sarebbe comunque idoneo al raggiungimento dello scopo per iseguenti motivi:
- le copie di cui parla l'art. 557, co. 3, c.p.c. sono sicuramente le "copie conformi" di cui all 'art. 557 co. 2 e non le mere copie dei medesimi atti: a conferna di ciò il tribunale richiama l'art. 16 bis co. 2 d.l. 179/2012 convertito in l. 221 /2012, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte con d.l. 132/14 convertito in l. 162/2014, che prevede che con modalità telematiche siano depositate "le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile”;
Il legislatore del 2014, nel ridisegnare completamente la fase di iscrizione a ruolo e formazione del fascicolo d 'ufficio, ha ritenuto di onerare - a pena di inefficacia del pignoramento - il creditore di depositare copie conformi degli atti;
la questione della conformità del titolo all 'originale è strettamente connessa al possesso del titolo esecutivo quale presupposto processuale dell' azione esecutiva: l'attestazione di conformità, in tale prospettiva, non costituisce una mera formalità in quanto il difensore del creditore, per potere attestare che la copia è conforme all'originale, deve avere avanti a sé l'originale da collazionare con la copia: in altri termini, il creditore deve avere il possesso del titolo;
in mancanza del deposito dell'attestazione di conformità, pertanto, ciò che il giudice dell 'esecuzione non è messo in grado di conoscere è se il creditore abbia o meno il possesso del titolo o sia o meno legittimato all'esercizio del diritto incorporato nel titolo: sotto tale profilo la tesi del raggiungimento dello scopo dell'atto, non risulta razionalmente perseguibile;
una volta che il legislatore abbia fissato un termine preclusivo per il deposito di un atto, non ha alcun senso affermare che lo stesso abbia raggiunto il suo scopo, se è stato depositato tardivamente: sottolinea il Tribunale “come non ha senso chiedersi se abbia raggiunto il suo scopo l' istanza di vendita depositata scaduti i termini di cui all 'art. 497 c.p.c., ugualmente non ha senso chiedersi se abbia raggiunto il suo scopo il deposito tardivo delle copie conformi degli atti di cui all 'art. 557 c.p.c.”;
in altra prospettiva, lo scopo del deposito degli atti attestati di conformità dovrebbe essere individuato in quello di consentire un ordinato svolgersi del processo esecutivo, senza inutili rallentamenti o situazioni di quiescenza; pertanto il mancato deposito degli atti muniti di attestazione di conformità determina un rallentamento nello svolgimento del processo esecutivo e, complessivamente, dell'attività dell'amministrazione della giustizia, rischiando di incidere sulla ragionevole durata del processo per espropriazione;
infatti, il g.e. non potrebbe procedere con il conferimento dell’incarico di stima dei beni staggiti e successivamente, con la vendita dei cespiti pignorati, non avendo certezza alcuna circa il possesso di un titolo esecutivo in capo al creditore procedente, e dovendo così ordinare il deposito dell’attestazione con la conseguente quiescenza del processo esecutivo.
Contra: Si richiama in questa sede l'ordinanza del Tribunale di Caltanisetta del 1 giugno 2016.
Testo della sentenza del 29 giugno 2016
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