Il Tribunale di Verona con sentenza del 7 luglio 2016 affronta la questione del contenuto che deve avere l'istanza di mediazione (delegata)in relazione all'oggetto del giudizio.
Mercoledi 14 Settembre 2016 |
Nel caso in esame, una società, quale debitrice principale, e i suoi garanti promuovevano nei confronti di una banca un'azione di indebito oggettivo, per ottenere la restituzione delle somme indebitamente incassate nel corso di un rapporto di conto corrente per aver la banca applicato interessi passivi superiori al tasso soglia e la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori.
Gli attori contestavano inoltre nel medesimo giudizio:
a) la nullità del contratto di conto corrente e l'invalidità del contratto di mutuo chirografario per mancanza di causa e contrarietà a norme imperative e per aver applicato interessi anatocistici;
b) contestualmente svolgevano azione di inibitoria della banca convenuta dalla segnalazione alla centrale rischi e domanda di risarcimento danni.
Nel corso del giudizio, il Giudice, rilevato che la causa coinvolgeva la materia dei contratti bancari, disponeva con ordinanza il tentativo di mediazione assegnando alla parte il termine di legge per l’introduzione del procedimento, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 7 marzo 2010, n. 28; esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, parte attrice produceva poi l'istanza di mediazione.
Il Tribunale, in via preliminare, dichiara l'improcedibilità di alcune delle domande proposte dalla società debitrice principale, quella di nullità del contratto di conto corrente e quella di inibitoria alla segnalazione in Centrale rischi.
In motivazione si legge che dall'istanza di mediazione “emerge che il procedimento conciliativo ha riguardato solo alcuni dei diversi titoli azionati in causa (la ripetizione degli interessi anatocistici ed usurari applicati al rapporto di conto corrente e l’accertamento della invalidità del contratto di mutuo e della clausola di esso relativa alla pattuizione di interessi usurari); il tribunale osserva che:
l’art. 4, comma 2, D. Lgs. 28/2010 richiede, al fine di assolvere la condizione di procedibilità, che siano individuate nella istanza di mediazione tutte le ragioni sottostanti alle diverse domande svolte da parte attrice, e non rileva in contrario che parte convenuta nulla abbia eccepito al riguardo né in fase di mediazione né nel corso del giudizio;
l’art. 5, comma 2, d. lgs. 28/2010 non individua un termine ultimo per il rilievo officioso del difetto della condizione di procedibilità in caso di mediazione demandata;
la improcedibilità non è invece riferibile alle domande, relative ai predetti profili, svolte dai fideiussori, atteso che, ad avviso del tribunale veneto, il contratto di fideiussione non è riconducibile alla categoria dei contratti bancari, di cui all’art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. 28/2010.