Con la sentenza n. 867/2016 il Tribunale di Cassino si pronuncia in merito a due questioni afferenti il rapporto tra cliente e avvocato in correlazione con il pagamento dell'onorario.
Lunedi 24 Ottobre 2016 |
Un avvocato otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento del proprio onorario nei confronti di un cliente, per il quale il legale aveva agito in giudizio per il recupero di un credito, giudizio conclusosi con sentenza favorevole per il cliente (al quale il Tribunale aveva riconosciuto un credito di € 8.000,00 c.a) e con distrazione delle spese in favore dell'avvocato.
Il cliente proponeva opposizione al D.I. contestando le pretese dell'avvocato sotto un duplice profilo:
a) la parcella doveva essere parametrata al decisum e non al disputatum e, quindi, l'ingiungente non aveva diritto a quanto richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo;
b) la somma era stata distratta in favore del legale, che quindi avrebbe dovuto richiederla direttamente al soccombente.
Si costituiva in giudizio il legale, il quale contestava le argomentazioni svolte dall'opponente e sul punto precisava che:
per quanto riguarda l'importo della parcella, la avversa contestazione si presentava del tutto generica e che il calcolo era stato fatto sullo scaglione tra € 5.200,01 e 25.900,00; in ogni modo, nei rapporti con il cliente non si doveva avere riguardo al decisum bensì al disputatum;
la distrazione delle somme in favore del procuratore non faceva venir meno l'obbligazione di pagamento gravante sulla parte assistita.
Il Tribunale, nel rigettare l'opposizione, e richiamando la giurisprudenza di legittimità formatosi in materia, osserva quanto segue:
- parte opponente non ha contestato in maniera specifica le singole voci della parcella, per cui la stessa deve considerarsi sostanzialmente corretta: sul punto si richiama la giurisprudenza di legittimità per cui “La parcella dell'avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità; pertanto, le "poste" o "voci" in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice”.
- per quanto riguarda il secondo motivo di opposizione, è orientamento costante in giurisprudenza che in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 cod. proc. civ.), si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore;
- pertanto rimane integra la facoltà del legale non solo di rivolgersi al cliente anche per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, ma anche di richiedere al proprio cliente l'intera somma dovutagli, nonostante la distrazione disposta;
- di contro, la parte che ha provveduto a pagare per intero l'onorario al proprio difensore, sia pure distrattario, non può agire esecutivamente nei confronti della controparte se non dopo aver chiesto la revoca della distrazione ex art. 93 cpc, provando di aver soddisfatto il credito.